4. I PRESIDI DI RISCHIO RICICLAGGIO
4.a Premessa
- Un efficace assetto organizzativo antiriciclaggio si basa su un coinvolgimento delle strutture operative e delle funzioni aziendali e sulla chiara definizione dei compiti e responsabilità delle stesse.
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All’interno delle strutture operative i controlli di linea hanno un ruolo fondamentale; essi si avvalgono di adeguati presidi e sistemi informativi, e del responsabile antiriciclaggio aziendale, al quale competono funzioni complesse, trasversali su tutta l’operatività svolta dall’impresa, qualificabili in termini sia di verifica della funzionalità di procedure, strutture e sistemi, sia di supporto e consulenza sulle scelte gestionali.
4.1 La funzione antiriciclaggio
4.1.1 Inquadramento organizzativo
- L’Intermediario Finanziario istituisce una funzione antiriciclaggio e la organizza in coerenza con il principio di proporzionalità: la funzione è indipendente ed è dotata di risorse adeguate ai compiti da svolgere.
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La funzione riferisce direttamente agli Organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo ed ha accesso a tutte le attività dell’impresa nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.
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Il personale che svolge compiti riconducibili alla funzione antiriciclaggio deve essere adeguato per numero, competenze tecnico – professionali e aggiornamento, anche attraverso l’inserimento in programmi di formazione nel continuo.
4.1.2 Compiti della funzione antiriciclaggio
. La funzione antiriciclaggio verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme in materia di antiriciclaggio. A tal fine, la funzione provvede a:
- Identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- Collaborare alla definizione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio;
- Verificare nel continuo l’adeguatezza del processo di gestione dei rischi e l’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottato e proporre le modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi;
- Collaborare alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;
- Coordinare l’esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio a cui è esposto l’Intermediario Finanziario;
- Prestare supporto e assistenza agli organi aziendali e all’alta direzione; in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi, la funzione effettua in via preventiva le valutazioni di competenza;
- Verificare l’affidabilità del sistema informativo per l’adempimento degli obblighi di adeguata.
- Verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
- Trasmettere mensilmente alla UIF i dati aggregati concernenti l’operatività complessiva dell’impresa;
- Trasmettere alla UIF, sulla base delle istruzioni dalla stessa emanate, le comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di riciclaggio;
- Curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
- Informare tempestivamente gli organi aziendali di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell’esercizio dei relativi compiti;
- Predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali e all’alta direzione.
. La funzione può essere chiamata a svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei casi in cui - per circostanze oggettive, ambientali e/o soggettive - appaia particolarmente elevato il rischio di riciclaggio.
. Se tale compito è attribuito alle strutture operative, il Responsabile antiriciclaggio verifica l’adeguatezza del processo di rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea, sottoponendo ad attento controllo tale processo e i relativi esiti.
. La Funzione antiriciclaggio predispone un documento (cd. manuale antiriciclaggio) che definisce responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio, indirizzato all’organo con funzione di gestione che lo sottopone all’approvazione dell’organo con funzione di supervisione strategica.
. Questo documento va aggiornato costantemente e reso disponibile e quindi accessibile a tutto il personale dipendente e ai collaboratori.
. La Funzione antiriciclaggio pone particolare attenzione all’adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione nonché dei sistemi di rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette, all’efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione nonché all’appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa.
. Nella valutazione dell’adeguatezza di tali procedure, la Funzione antiriciclaggio può effettuare, controlli in loco su base campionaria per verificare l’efficacia e la funzionalità delle stesse e individuare eventuali aree di criticità, in raccordo con la funzione di revisione interna;
. La Funzione antiriciclaggio, almeno una volta l’anno, presenta la relazione prodotta dalla funzione antiriciclaggio agli organi di supervisione strategica, gestione e controllo sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull’attività formativa del personale.
. Nella relazione confluiscono anche i risultati dell’esercizio di autovalutazione condotto. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la relazione della funzione antiriciclaggio, approvata dagli organi aziendali viene inviata in Banca d’Italia.
4.1.3. Il responsabile della funzione Antiriciclaggio
. Il responsabile della funzione deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità che vengono definiti dalla normativa interna.
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Il responsabile antiriciclaggio è un responsabile di funzioni aziendali di controllo di secondo livello. La nomina e la revoca, adeguatamente motivate, sono di competenza dell’organo di supervisione strategica, sentito l’organo con funzioni di controllo, secondo procedure di selezione formalizzate. Nel termine di 10 giorni dalla relativa delibera, la decisione di nomina o di revoca I sono trasmesse alla Banca d’Italia.
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Il Responsabile antiriciclaggio riferisce direttamente agli organi aziendali e ha accesso diretto all’organo con funzione di supervisione strategica e all’organo con funzione di controllo, cui riferisce senza restrizioni o intermediazioni.
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La persona incaricata della funzione, collocata in posizione gerarchico - funzionale adeguata, non ha responsabilità dirette di aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree.
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Qualora giustificato dalle ridotte dimensioni dell’impresa, la responsabilità della funzione può essere attribuita ad un amministratore, purché sia destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario di altre deleghe che ne pregiudichino l’autonomia, salvo il caso di amministratore unico.
4.1.4. Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio
. Lo svolgimento dei controlli attribuiti alla funzione antiriciclaggio può essere affidato a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalità, autorevolezza e indipendenza. La responsabilità per la corretta gestione dei rischi di riciclaggio resta, in ogni caso, in capo all’Intermediario Finanziario.
. In caso di esternalizzazione, l’Intermediario Finanziario nomina un responsabile interno della funzione antiriciclaggio con il compito di verificare il corretto svolgimento del servizio da parte del fornitore e adotta le cautele organizzative necessarie a garantire il mantenimento dei poteri di indirizzo e controllo da parte degli organi aziendali.
. La decisione di ricorrere all’esternalizzazione non deve pregiudicare la qualità del sistema dei controlli. L’Intermediario Finanziario formalizza un accordo di esternalizzazione che definisca almeno:
- i rispettivi diritti e obblighi; i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; gli eventuali conflitti di interesse e le opportune cautele per prevenirli o, se non possibile, attenuarli; la durata dell’accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l’interruzione del rapporto;
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la frequenza minima dei flussi informativi nei confronti del responsabile interno e degli organi aziendali e delle funzioni di controllo, fermo restando l’obbligo di corrispondere tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazioni e di consulenza;
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gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell’esercizio della funzione;
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la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche normative o nell’operatività e nell’organizzazione dell’impresa esternalizzante;
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la possibilità per il soggetto Intermediario Finanziario, le Autorità di Vigilanza e la UIF di accedere alle informazioni utili e ai locali in cui opera il fornitore di servizi per l’attività di monitoraggio, supervisione e controllo.
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Non è coerente con il principio di proporzionalità l’esternalizzazione dei compiti attribuiti alla funzione antiriciclaggio da parte dell’Intermediario Finanziario che presentano significative dimensioni e complessità operativa.
4.1.5. Rapporti con altre funzioni aziendali
. La funzione di revisione interna verifica periodica l’adeguatezza e l’efficacia della funzione antiriciclaggio.
4.2 Il responsabile delle segnalazioni delle operazioni sospette (S.O.S.)
. Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette (RSOS) è il legale rappresentante dell’impresa ovvero un suo delegato; la delega può essere conferita anche al responsabile della funzione antiriciclaggio. Il conferimento della delega è deliberato dall’Organo con funzione di supervisione strategica, sentito l’Organo con funzione di controllo.
. Il responsabile delle SOS è in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità e svolge la propria attività con autonomia di giudizio e riservatezza.
. Il ruolo del responsabile delle SOS va formalizzato e reso pubblico all’interno della struttura e presso la rete distributiva. La nomina e la revoca del medesimo responsabile sono comunicate tempestivamente alla UIF.
. Il responsabile delle SOS non ha responsabilità dirette in aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti di queste aree.
Al pari del responsabile antiriciclaggio e delle funzioni di secondo livello dei rischi la delega non può essere conferita al responsabile della funzione di revisione interna (in quanto funzione di terzo livello) a soggetti esterni al Intermediario Finanziario, salvo quanto previsto per i gruppi.
. Presso l’Intermediario Finanziario di rilevanti dimensioni la delega può essere attribuita a più di un soggetto, con individuazione di criteri che assicurino il coordinamento e la condivisione delle informazioni tra i delegati.
. Il responsabile delle SOS:
- valuta le operazioni sospette comunicate dai preposti della società (responsabili delle funzioni operative – funzioni di primo livello - che hanno rapporto on il pubblico);
- Le trasmette alla UIF le segnalazioni previa verifica delle loro fondatezza, tralasciando il nominativo dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell’operazione; e,
- Mantiene evidenza delle valutazioni effettuate nell’ambito della procedura, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF.
. Inoltre il responsabile delle SOS:
- conosce e applica con rigore ed efficacia le istruzioni, schemi e indicatori emanati dalla UIF;
- svolge un ruolo di interlocuzione con la UIF e corrisponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla stessa;
- può acquisire ogni informazione utile dalla struttura che svolge il primo livello di analisi delle operazioni anomale e dal responsabile antiriciclaggio, ove i due soggetti non coincidano;
- ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi e alle strutture aziendali, significativi per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio (ad esempio, richieste pervenute dall’autorità giudiziaria o dagli organi investigativi);
- utilizza nelle valutazioni anche eventuali elementi desumibili da fonti informative liberamente accessibili;
- comunica l’esito della propria valutazione al soggetto responsabile di primo livello che ha dato origine alla segnalazione, con modalità organizzative idonee ad assicurare la tutela della riservatezza;
- effettua verifiche, anche a campione, sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull’operatività della clientela;
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fornisce informazioni sui nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazioni sospette ai responsabili delle strutture competenti ai fini dell’attribuzione o aggiornamento del profilo di rischio dei clienti stessi. – anche attraverso l’utilizzo di idonee basi informative ma con la dovuta riservatezza.
4.3 La funzione di revisione interna
. La Funzione di revisione interna, verifica con sistematicità un assetto organizzativo aziendale adeguato e conforme alla disciplina antiriciclaggio vigilando sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.
. La Funzione, tra l’altro, attraverso controlli sistematici, anche di tipo ispettivo, verifica:
- il costante rispetto dell’obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nello svilupparsi nel tempo della relazione;
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l’effettiva acquisizione e l’ordinata conservazione dei dati e documenti secondo quanto prescritto dalla normativa;
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l’effettivo grado di coinvolgimento del personale dipendente e dei collaboratori nonché dei responsabili delle strutture centrali e periferiche, nell’attuazione dell’obbligo della “collaborazione attiva”.
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Tutte le strutture operative, sia periferiche che centrali, vanno sottoposte a verifica in un congruo arco di tempo per cui pianifica gli interventi, sia a distanza che ispettivi le iniziative nei confronti delle strutture maggiormente esposte ai rischi di riciclaggio e con maggior frequenza, quelle che hanno a profilo di rischio “alto”.
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La funzione esegue interventi di follow-up al fine di assicurarsi dell’avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità a evitare analoghe situazioni nel futuro.
4.4 Presidi in materia di rete distributiva e mediatori
. Per i servizi offerti attraverso reti di agenti in attività finanziaria, consulenti finanziari, “soggetti convenzionati e agenti” o altri soggetti legati al Intermediario Finanziario da vincoli contrattuali, l’Intermediario Finanziario adotta le precauzioni necessarie ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio da parte della rete distributiva.
. A tal fine, l’Intermediario Finanziario:
- indica, nell’ambito dei contratti di collaborazione stipulati con i collaboratori addetti alla rete distributiva le regole di condotta a fini antiriciclaggio cui gli stessi devono attenersi nell’esercizio dell’attività per conto dell’Intermediario Finanziario medesimo;
- fornisce agli addetti alla propria rete distributiva gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, che li assistano nell’esecuzione di ogni operazione e dei relativi adempimenti a fini antiriciclaggio;
- appronta specifici e periodici programmi di formazione a favore degli addetti alla rete distributiva, affinché abbiano adeguata conoscenza della normativa di riferimento e delle connesse responsabilità e siano in grado di utilizzare consapevolmente strumenti e procedure di ausilio nell’esecuzione degli adempimenti;
- monitora costantemente il rispetto da parte della rete distributiva delle regole di condotta antiriciclaggio stabilite dalla normativa ed in sede contrattuale;
- effettua verifiche periodiche presso i punti operativi degli addetti alla rete distributiva.
. Nei casi in cui è richiesta una rafforzata verifica della clientela in ragione del più elevato rischio di riciclaggio, l’Intermediario Finanziario interviene a supporto del collaboratore nell’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 25 del decreto antiriciclaggio.
. Nel caso di intervento di un mediatore creditizio o altro soggetto non legato all’ Intermediario Finanziario da un rapporto di mandato, l’Intermediario Finanziario può avvalersi dei dati e informazioni già raccolti dal mediatore, verificando la correttezza degli adempimenti compiuti per l’identificazione della clientela e controllando che il flusso informativo sia tempestivamente trasmesso ai fini degli obblighi di conservazione.
. Qualora l’Intermediario Finanziario accerti gravi inadempimenti o infedeltà da parte del mediatore nell’esecuzione degli obblighi antiriciclaggio interrompe ogni rapporto con il mediatore medesimo.
. Nell’ambito delle eventuali convenzioni stipulate con mediatori o collaboratori indipendenti, l’Intermediario Finanziario indica le regole di condotta antiriciclaggio cui gli stessi devono attenersi nell’esercizio della propria attività; inoltre, prevede - anche a pena della risoluzione del rapporto - che il soggetto partecipi periodicamente ad adeguate iniziative di formazione ed aggiornamento.
4.5 La formazione del personale
. L’Intermediario Finanziario realizza programmi di addestramento e di formazione del personale sugli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
. L’addestramento e la formazione del personale assicurano una specifica preparazione dei dipendenti e dei collaboratori che sono a più diretto contatto con la clientela e del personale appartenente alla funzione antiriciclaggio.
- A questi dipendenti è richiesto un continuo aggiornamento in merito all'evoluzione dei rischi di riciclaggio e agli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.
- L’attività di addestramento e formazione del personale è svolto con continuità e sistematicità, nell’ambito di programmi organici.
- Annualmente viene sottoposta all’Organo con funzione di gestione una relazione in ordine all’attività di addestramento e formazione in materia di normativa antiriciclaggio.