CAPITOLO 2. - IL BILANCIO DELL'IMPRESA
1. Disposizioni generali
I criteri per la redazione dei conti del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all’altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico (art 5, comma 3, del “decreto”).
Nel rispetto delle presenti disposizioni i conti del bilancio sono redatti privilegiando la rappresentazione della sostanza sulla forma e, ove possibile, il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione.
Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quelli espressamente previsti dal “decreto” e di quelli indicati nelle presenti disposizioni, quando la compensazione sia un aspetto caratteristico dell’operazione oppure si tratti di operazioni “di copertura”.
La situazione dei conti alla data di apertura dell’esercizio corrisponde a quella confluita nel bilancio approvato relativo all’esercizio precedente.
Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali (1), ad eccezione della nota integrativa, che è redatta in migliaia (2) di euro.
È ammessa la tenuta di una contabilità plurimonetaria.
La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento, e del principio di prudenza. È privilegiato quest’ultimo principio, purché non vi sia formazione di riserve non esplicite.
La svalutazione e l’ammortamento degli elementi dell’attivo sono effettuati esclusivamente mediante la rettifica diretta in diminuzione del valore di tali elementi. Non è ammessa l’iscrizione nel passivo di fondi rettificativi.
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A tal fine occorre procedere agli opportuni arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei “di cui” trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all’unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi . L’importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci è ricondotta tra le “altre attività/passività” per lo stato patrimoniale, tra i “proventi/oneri straordinari” per il conto economico. |
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Nel procedere agli arrotondamenti sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevate al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro. In ogni caso, gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico. |
1.1 Mutamento dei criteri contabili
Come indicato nel paragrafo precedente, i criteri di redazione (e quelli di valutazione) del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all’altro, se non in casi eccezionali (artt. 5, comma 3, e 13, comma 2, del “decreto”).
Quando un intermediario modifica un determinato criterio di redazione o di valutazione per effetto di una decisione autonoma nell’ambito delle opzioni consentite dalla normativa di bilancio o a seguito dell’introduzione di nuove regole contabili si producono effetti sugli aggregati di bilancio che devono essere rilevati in modo appropriato. Alcuni di tali effetti sono “retrospettivi”, ossia di competenza dei precedenti esercizi, altri “correnti”, ossia di competenza dell’esercizio in cui avviene il mutamento.
Di seguito vengono indicate le modalità da seguire per rilevare entrambe le tipologie di effetti. Tali modalità si fondano sul principio in base al quale, quando questi effetti comportano variazioni di valore delle grandezze di bilancio (1), essi devono essere registrati distinguendo, per quanto possibile, quelli retrospettivi da quelli correnti.
a) calcolo degli effetti
La variazione di valore prodotta dal mutamento di un criterio di redazione o di valutazione va suddivisa, se di importo apprezzabile, in due parti:
- una parte “retrospettiva”, che rappresenta la variazione di valore di competenza degli esercizi precedenti quello del mutamento;
- una parte “corrente”, che rappresenta la variazione di valore determinatasi nell’esercizio in cui è adottato il nuovo criterio.
Esempio
Si ipotizzi che nell’esercizio T-1 un intermediario compri un titolo - destinato al portafoglio non immobilizzato - al prezzo di 90 e che il suo valore di mercato sia pari a 97 alla fine del medesimo esercizio e a 100 alla fine del successivo esercizio T. Supponendo che nell’esercizio T-1 l’intermediario applichi il criterio di valutazione basato sul minor valore tra costo e mercato, la plusvalenza di 7 (= 97 - 90) resta latente nel titolo e non figura nel bilancio di quell’esercizio. Nell’esercizio successivo, invece, l’intermediario decide di mutare il criterio di valutazione, passando a quello fondato sul valore di mercato; nel bilancio T, pertanto, essa registra una plusvalenza di 10 (= 100 - 90) che andrà così suddivisa:
- 7 di quota retrospettiva;
- 3 di quota corrente.
La frazione retroattiva di 7 va calcolata confrontando il valore di libro della rimanenza del titolo all’inizio dell’esercizio T (90) con il relativo valore di mercato alla fine dell’esercizio T-1 (97).
La frazione corrente di 3, invece, deve essere computata confrontando il nuovo valore di libro del titolo (97) con il corrispondente valore di mercato alla fine dell’esercizio T (100); ciò ovviamente nell’ipotesi semplificata che nel corso dell’esercizio T non siano intervenute compravendite aventi ad oggetto tale titolo. Al contrario, se durante l’esercizio il titolo ha formato oggetto di operazioni di acquisto e/o di vendita, il nuovo valore iniziale di libro (97) concorrerà insieme alle operazioni dell’anno a determinare il valore di libro della rimanenza finale e, conseguentemente, il risultato della negoziazione e quello della valutazione.
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Diverso è il caso dei cambiamenti contabili che, senza incidere sul valore degli aggregati,
riguardano unicamente la loro classificazione nei conti del bilancio. |
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E’ consentito omettere la distinzione tra componente retrospettiva e componente corrente, allorché il suo computo possa risultare particolarmente difficoltoso od oneroso, illustrandone le ragioni nella nota integrativa.
b) rilevazione nello stato patrimoniale e nel conto economico
La variazione di valore deve essere rilevata nell’esercizio in cui si verifica il mutamento del criterio contabile. A tal fine, le due componenti di tale variazione vanno classificate nel modo seguente:
- la parte retrospettiva nel saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso; in particolare va indicata nella voce 140 “Utili (perdite) portati a nuovo”, a seconda del relativo segno algebrico;
- la parte corrente nel conto economico nelle voci ordinarie di pertinenza, secondo la relativa natura.
Ove, al sussistere delle condizioni esonerative indicate nel precedente paragrafo, la suddivisione non venga operata, l’importo complessivo delle due componenti va ricondotto nelle pertinenti voci ordinarie del conto economico.
c) informativa comparativa
Se la quota retroattiva è di ammontare apprezzabile ed allo scopo di assicurare la comparabilità intertemporale dei dati, per il bilancio relativo all’esercizio precedente gli importi dello stato patrimoniale e del conto economico (ivi incluso l’utile o la perdita d’esercizio) devono essere rettificati per tener conto sia della quota parte della componente retrospettiva di competenza di quell’esercizio e degli esercizi precedenti sia del relativo effetto fiscale.
Una coerente informativa comparativa va fornita con riferimento alle informazioni della nota integrativa.
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2. Disposizioni riguardanti determinate operazioni
2.1. Operazioni in titoli
I conti dell’attivo relativi ai titoli sono interessati dalle operazioni di acquisto, di sottoscrizione e di vendita dei titoli solo al momento del regolamento di tali operazioni. Per i titoli di debito la data di regolamento corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell’operazione. Per i titoli di capitale quotati, la data di regolamento corrisponde al giorno di liquidazione indicato nel contratto.
2.2. Operazioni “in pool”
Le operazioni consistenti nell’erogazione di finanziamenti o nel rilascio di garanzie o nella raccolta di fondi alle quali partecipino due o più enti finanziari o banche con assunzione di rischio a proprio carico (nel caso di finanziamenti o di garanzie) e che siano realizzate, per il tramite di un ente capofila, anche sulla base di un mandato senza rappresentanza o di un contratto che produca effetti analoghi, sono iscritte in bilancio, per un ammontare corrispondente all’apporto o alla raccolta di ciascun partecipante (incluso il capofila), come crediti verso i prenditori finali dei fondi, come garanzie rilasciate per conto dei soggetti ordinanti o come debiti verso i datori dei fondi. Tuttavia, quando l’operazione consiste nel rilascio di garanzie o nella raccolta di fondi, l’ente capofila che agisca secondo un mandato senza rappresentanza è anche tenuto a iscrivere, rispettivamente, tra le garanzie rilasciate o tra gli impegni la quota dell’operazione di pertinenza degli altri partecipanti. L’ente partecipante a un finanziamento “in pool” che assuma a proprio carico un rischio superiore alla sua quota-parte del finanziamento deve registrare tale eccedenza tra le garanzie rilasciate. I criteri di rappresentazione contabile indicati nel presente paragrafo sono applicati anche al conto economico.
2.3. Riporti e operazioni pronti contro termine
Le operazioni di pronti contro termine che prevedano l’obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione (ad esempio, di titoli) sono trattate al pari dei riporti e devono essere conseguentemente iscritte da parte del cessionario come crediti verso il cedente e da parte del cedente come debiti verso il cessionario; l’importo iscritto è pari al prezzo pagato o incassato a pronti. Corrispondentemente le attività trasferite continuano a figurare nel bilancio del cedente, che ne indica l’importo nella nota integrativa, e non sono registrate nel bilancio del cessionario.
Quando invece l’operazione pronti contro termine preveda per il cessionario la facoltà di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione, queste non possono più figurare nel bilancio del cedente, ma devono essere iscritte in quello del cessionario. L’impegno di riacquisto a termine è registrato da parte del cedente tra le garanzie e gli impegni. Le operazioni a termine su valute e su titoli, le emissioni di obbligazioni nelle quali l’emittente si impegna a riacquistare, in tutto o in parte, le obbligazioni stesse prima della loro scadenza e le operazioni affini non costituiscono operazioni pronti contro termine.
2.4. Attività cedute o ricevute in garanzia
Le attività cedute a terzi in garanzia di obbligazioni proprie o di terzi continuano a figurare nel bilancio del cedente e non sono registrate in quello del cessionario. Il cedente indica tra le garanzie rilasciate l’importo delle attività cedute in garanzia di obbligazioni di terzi. Le suddette disposizioni non si applicano ai versamenti di contante; questi sono iscritti, infatti, come crediti o come debiti. Nella nota integrativa sono indicate separatamente le attività cedute e quelle ricevute in garanzia. Per le prime occorre distinguere quelle che garantiscono obbligazioni di terzi da quelle che garantiscono obbligazioni proprie e segnalare, per queste ultime, le voci del passivo cui esse si riferiscono.
2.5. Operazioni di microleasing finanziario
L’operatore del microcredito locatore registra l’importo dei beni dati in (o di quelli in attesa di) microleasing finanziario in appositi “di cui” inseriti nelle voci dello stato patrimoniale “immobilizzazioni materiali” e “immobilizzazioni immateriali” denominati “beni dati in microleasing finanziario” e “beni in attesa di microleasing finanziario”. Nella nota integrativa è indicato l’importo dei crediti e degli interessi attivi impliciti nei contratti di microleasing applicando il c.d. metodo finanziario (1), se di importo apprezzabile.
1) Secondo tale metodo, all’inizio di ciascun contratto di microleasing finanziario l’importo del credito corrisponde al costo del bene locato. Durante la vita del contratto i canoni sono ripartiti tra interessi attivi e riduzione del credito residuo in base al tasso di interesse implicito nel contratto stesso e secondo il relativo piano di ammortamento. Il credito residuo deve essere valutato secondo i criteri previsti dall’art. 18 del “decreto” per la valutazione dei crediti.
2.6. Fiscalità differita
Le regole tributarie che presiedono alla determinazione del reddito d’impresa differiscono a volte dalle regole civilistiche che governano il calcolo del risultato d’esercizio da iscrivere in bilancio; parimenti possono talora registrarsi delle differenze tra il valore fiscale e il valore di bilancio delle attività e delle passività aziendali. In tutti questi casi si determinano differenze che possono avere natura temporanea (destinata cioè a riassorbirsi nel tempo) oppure permanente (che producono cioè oneri o benefici fiscali irreversibili). Il rispetto del principio di competenza economica esige che in bilancio le imposte sul reddito d’esercizio siano computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di periodo. Da ciò discende che occorre rilevare non solo la fiscalità “corrente”, ossia quella calcolata secondo le regole tributarie, ma anche la fiscalità “differita”, ossia quella che si origina per effetto delle anzidette differenze temporanee e che verrà liquidata o recuperata nei periodi successivi. La registrazione della fiscalità differita deve avvenire altresì nel rispetto del principio di prudenza e di quello in base al quale occorre stanziare fondi per rischi e oneri unicamente a fronte di oneri la cui esistenza sia giudicata certa o probabile. Gli effetti della fiscalità differita vanno contabilizzati secondo modalità coerenti con quelle di registrazione degli eventi o delle transazioni che la originano. Pertanto, tali effetti devono interessare il conto economico, se in tale conto figurano le differenze temporanee dalle quali la stessa deriva; altrimenti, si riflettono direttamente sul patrimonio netto. La fiscalità differita deve essere calcolata separatamente per i diversi tipi d’imposta. Considerando le sole differenze di carattere temporaneo, possono formularsi le seguenti definizioni:
a) imposte correnti: sono le imposte sul reddito dell’esercizio calcolate secondo le regole tributarie; b) differenza temporanea: è quella che si genera quando la competenza civilistica di una componente reddituale differisce da quella fiscale, ossia quando un costo (ricavo) viene ammesso in deduzione (assoggettato a tassazione) in un esercizio diverso da quello in cui viene iscritto nel conto economico. Per sua natura una differenza temporanea determina una variazione nel reddito imponibile di un periodo e una corrispondente variazione di segno opposto nei redditi imponibili dei periodi successivi (c.d. “inversione” o “rovesciamento”). Una differenza temporanea si produce anche nei casi in cui il valore di bilancio di un’attività o passività differisce dal valore riconosciuto fiscalmente. Una differenza temporanea è definita deducibile, quando comporta una riduzione dei redditi imponibili futuri a fronte di un aumento del reddito imponibile attuale; tassabile, quando comporta un incremento dei redditi imponibili futuri a fronte di una riduzione del reddito imponibile attuale. c) attività per imposte anticipate: sono quelle che si originano dalle differenze temporanee deducibili e rappresentano imposte liquidate anticipatamente (per effetto, ad esempio, del differimento nella deducibilità di una parte delle svalutazioni dei crediti iscritte nel conto economico), che verranno recuperate negli esercizi successivi (quando le suddette svalutazioni diventeranno deducibili). d) passività per imposte differite: sono quelle che si originano dalle differenze temporanee tassabili e rappresentano imposte differite (per effetto, ad esempio, del differimento nella imponibilità di plusvalenze patrimoniali realizzate ed iscritte nel conto economico), che verranno liquidate negli esercizi successivi (quando le plusvalenze verranno tassate).
Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite devono essere computate applicando ai valori nominali delle corrispondenti differenze temporanee le aliquote d’imposta che - secondo le disposizioni fiscali in essere al momento del calcolo - saranno in vigore nei periodi in cui si verificheranno le “inversioni” delle medesime differenze temporanee. Quando la disciplina tributaria impone aliquote d’imposta diverse per frazioni del medesimo reddito, occorre stimare le aliquote medie ponderate attese nei periodi futuri in cui avverranno le suddette “inversioni” oppure, qualora ciò risultasse particolarmente difficoltoso, utilizzare l’aliquota media ponderata dell’esercizio al quale si riferisce il bilancio. Alla fine di ogni esercizio gli intermediari sono tenuti a verificare se - e in quale misura - sussistano ancora le condizioni per conservare in bilancio le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite iscritte nei bilanci precedenti oppure se possano reputarsi soddisfatte le condizioni per registrare attività e passività escluse in passato. Non è ammessa la compensazione tra le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite, salvo per quelle relative alla medesima imposta, al medesimo soggetto (1) e scadenti nel medesimo periodo temporale.
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Pertanto, nella redazione del bilancio consolidato non è possibile compensare le attività per imposte anticipate
di un’impresa inclusa nel consolidamento con le passività per imposte differite relative ad un’altra impresa del gruppo. |
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3. Lo stato patrimoniale
Nel presente paragrafo sono indicate le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi dello stato patrimoniale. I crediti derivanti da contratti di finanziamento sono iscritti per l’importo erogato al netto dei relativi rimborsi. Sono inclusi anche i crediti per interessi scaduti e non ancora percepiti e i crediti per interessi di mora. I titoli di debito del portafoglio immobilizzato vanno iscritti nell'attivo per un importo che include (che esclude) le quote maturate delle differenze negative (positive) tra il costo di acquisto e il valore di rimborso alla scadenza dei titoli stessi. I titoli di debito del portafoglio non immobilizzato vanno iscritti nell'attivo per un im-porto che include la quota maturata degli scarti di emissione. La capitalizzazione va operata anche quando il valore di libro (incrementato degli scarti) dei titoli in portafoglio superi i relativi prezzi di mercato; in tal caso occorre operare le corrispondenti svalutazioni. Gli elementi dell’attivo diversi dai crediti sono contabilizzati al costo di acquisto o di produzione maggiorato delle spese incrementative. Il costo di acquisto o di produzione è calcolato secondo quanto disposto dall’art. 6, commi 2 e 3 del “decreto” (1). Nella nota integrativa è indicato, per ciascuna categoria di elementi fungibili (ivi inclusi i valori mobiliari), quale metodo, tra quelli previsti nell’art. 6, comma 3, del “decreto” (costo medio ponderato, L.I.F.O., F.I.F.O. ecc.), sia stato adottato per la determinazione del costo di acquisto della “rimanenza” a fine esercizio degli elementi anzidetti. Nella nota integrativa sono pure segnalati gli oneri relativi al finanziamento della produzione aggiunti al costo della stessa e iscritti nell’attivo.
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Il costo d'acquisto dei buoni ordinari del Tesoro è rappresentato dal corrispettivo
pagato (inclusi i costi accessori) e non dal valore nominale dei buoni stessi. |
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3.1. Attivo
Voce 10 - Cassa e disponibilità liquide
La presente voce include le valute aventi corso legale, comprese le banconote e le mo-nete divisionali estere. I crediti “a vista” verso gli uffici postali (sempre che non vi siano dubbi circa la loro effettiva esigibilità) e le banche. I crediti, diversi da quelli “a vista”, verso le banche e gli uffici postali sono inclusi, rispettivamente nella voce 20 “Crediti verso banche ed enti finanziari” e nella voce 30 “Crediti verso clientela”.
Voce 20 - Crediti verso banche ed enti finanziari
Nella presente voce devono figurare tutti i crediti verso banche, diversi da quelli a vista, ed enti finanziari qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce 40 “obbligazioni e altri titoli di debito”. Vanno inclusi i crediti nei confronti di banche garantite, rivenienti da pagamenti provvisori effettuati in relazione a garanzie prestate. Tali pagamenti sono richiesti dalle banche garantite - sulla base delle previsioni contrattuali che disciplinano i rapporti tra la banca e l’intermediario segnalante - prima di definire l’ammontare escusso della garanzia.
Voce 30 - Crediti verso clientela
Nella presente voce devono figurare tutti i crediti verso clientela, qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce 40 “obbligazioni e altri titoli di debito” e dei crediti a vista verso gli uffici postali da ricondurre nella voce 10 “Cassa e disponibilità liquide”. I crediti derivanti da contratti di finanziamento alla clientela devono figurare nella presente voce, purché (e nella misura in cui) vi sia stata l'effettiva erogazione del prestito (per contanti, a mezzo assegni, mediante accreditamento in un conto fruttifero del cliente ecc.). I crediti non ancora erogati non possono essere ricompresi nella presente voce, anche se siano già stati contabilizzati in appositi conti di evidenza interna dell'intermediario prestatore. I versamenti parziali ricevuti a fronte di crediti scaduti o in sofferenza sono portati in diretta riduzione del valore dei crediti stessi. I versamenti ricevuti anticipatamente a fronte di crediti non ancora scaduti devono figurare nelle voci del passivo 20 (“debiti verso clientela”) o 60 (“altre passività”) a seconda che i versamenti stessi siano fruttiferi o meno di interessi. Rientrano nella presente voce anche i “crediti con fondi di terzi in amministrazione”, cioè i finanziamenti erogati a valere su fondi ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici per essere utilizzati in particolari operazioni di impiego previste e disciplinate da apposite leggi, che trovano di regola attuazione tramite regolamenti e/o convenzioni per realizzare le finalità delle leggi stesse e non aventi quindi, natura di deposito, sempreché sui finanziamenti e sui fondi maturino interessi, rispettivamente, a favore e a carico dell'intermediario segnalante. In tali casi i finanziamenti erogati sono segnalati nella voce 30 “Crediti verso clientela”, mentre i fondi ricevuti vanno rilevati nella voce 20 “Debiti verso clientela”. Gli interessi attivi maturati sui finanziamenti erogati vanno ricondotti nella voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati”: di cui “su crediti verso clientela”, mentre gli interessi passivi maturati sui fondi ricevuti vanno indicati nella voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”: di cui “su debiti verso clientela”. Non formano, invece, oggetto di segnalazione nella presente voce i finanziamenti erogati a valere su fondi amministrati per conto dello Stato o di altri enti pubblici la cui gestione sia remunerata esclusivamente con un compenso forfettario (commissione) a favore dell’intermediario segnalante e che rivestano, pertanto, natura di mero servizio. Tuttavia, nella misura in cui i crediti suddetti comportino un rischio, totale o parziale, a carico dell’intermediario segnalante, essi vanno inclusi per la relativa quota di rischio, nella presente voce. Qualora le somme messe a disposizione dagli enti pubblici, per un limitato periodo di tempo, siano nella piena disponibilità economico finanziaria dell’intermediario segnalante, esse devono essere rilevate nella voce 20 del passivo “Debiti verso clientela” o nella voce 50 “Altre passività”, a seconda che tali somme siano fruttifere o meno di interessi. Figurano nella presente voce anche le commissioni maturate e non ancora incassate dall’intermediario segnalante in relazione alle operazioni inerenti l’operatività di amministrazione di fondi per conto dello Stato o di altri enti pubblici. Gli interessi di mora vanno considerati nel calcolo del valore di presumibile realizzazione dei crediti per la sola quota ritenuta recuperabile. Nella presente voce occorre ricomprendere anche i crediti per canoni scaduti e non ancora percepiti e i crediti per interessi di mora relativi a contratti di microleasing finanziario. Rientrano nella presente voce anche i crediti pregressi non riconducibili al microcredito individuati ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. d) secondo alinea delle “Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco degli operatori di microcredito” del 3 giugno 2015.segnalante, esse devono essere rilevate nella voce 20 del passivo “Debiti verso clientela” o nella voce 50 “Altre passività”, a seconda che tali somme siano fruttifere o meno di interessi. Figurano nella presente voce anche le commissioni maturate e non ancora incassate dall’intermediario segnalante in relazione alle operazioni inerenti l’operatività di amministrazione di fondi per conto dello Stato o di altri enti pubblici. Gli interessi di mora vanno considerati nel calcolo del valore di presumibile realizzazione dei crediti per la sola quota ritenuta recuperabile. Nella presente voce occorre ricomprendere anche i crediti per canoni scaduti e non ancora percepiti e i crediti per interessi di mora relativi a contratti di microleasing finanziario. Rientrano nella presente voce anche i crediti pregressi non riconducibili al microcredito individuati ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. d) secondo alinea delle “Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco degli operatori di microcredito” del 3 giugno 2015.
Voce 40 - Obbligazioni e altri titoli di debito
Nella presente voce devono figurare tutti i titoli di debito presenti nel portafoglio dell’intermediario (titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, altri valori mobiliari). Tra i “titoli propri” possono figurare soltanto i titoli di propria emissione riacquistati e negoziabili.
Voce 50 - Azioni, quote e altri titoli di capitale
La presente voce include tutti i titoli di capitale (azioni e quote), che non abbiano natura di partecipazione.
Voce 60 - Partecipazioni
Gli intermediari che applicano il metodo di valutazione previsto dall’art. 17 del “decre-to” devono suddividere la presente voce nelle seguenti due sottovoci: “(a) valutate al patrimonio netto”; “(b) altre”.
Voce 70 - Partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento
Valgono le medesime istruzioni della voce “Partecipazioni”.
Voce 120 – Attività fiscali
Le attività per imposte anticipate vanno rilevate, se esiste la ragionevole certezza del loro recupero, da verificarsi in relazione alla capienza dei redditi imponibili attesi. Tali redditi devono essere stimati escludendo le citate differenze deducibili, ma tenendo conto delle differenze temporanee tassabili che generano imposte differite. Può essere iscritto in bilancio anche il beneficio fiscale potenziale derivante dalla perdita di un periodo d’imposta computabile in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, se esiste la ragionevole certezza che vi saranno redditi imponibili sufficienti ad assorbire la perdita e a condizione che questa sia dipesa da circostanze ben identificate che è improbabile si ripetano (1). Le attività per imposte anticipate (e quelle connesse con le perdite riportabili) devono essere ricondotte nella presente voce in contropartita del conto economico. Tuttavia, nei casi in cui le imposte anticipate riguardino eventi o transazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto, senza transitare per il conto economico, la contropartita è costituita dal patrimonio netto stesso.
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La facoltà di rilevare il beneficio fiscale potenziale derivante dalla perdita di un periodo d’imposta riguarda unicamente la parte di tale perdita che eccede le differenze temporanee tassabili la cui “inversione” avverrà negli esercizi in cui la medesima perdita sarà riportata. Viceversa, il beneficio atteso dalla perdita deve essere registrato fino a concorrenza delle suddette differenze temporanee tassabili. |
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Voce 130 - Altre attività
Nella presente voce devono essere iscritte tutte le attività non riconducibili nelle altre voci dello stato patrimoniale. Sono inclusi ad esempio:
a) i crediti derivanti da forniture di beni e servizi non finanziari;
b) le partite fiscali debitorie diverse da quelle rilevate nella voce 120 “Attività fiscali”.
Voce 140 - Ratei e risconti attivi
È ammessa la rettifica diretta, in aumento o in diminuzione, dei conti dell’attivo e del passivo ai quali si riferiscono i ratei e i risconti, quando ciò sia tecnicamente appropriato. Pertanto:
a) i conti dell’attivo relativi a crediti e a titoli possono includere i ratei attivi per gli interessi maturati su tali attività;
b) i conti del passivo relativi a debiti, rappresentati o meno da titoli, che includono interessi “anticipati” (ivi compreso il disaggio di emissione sulle obbligazioni) possono essere iscritti al netto dei risconti attivi per gli interessi non ancora maturati su tali passività.
Le rettifiche di rilevanza apprezzabile sono illustrate nella nota integrativa.
3.2. Passivo
Voce 10 - Debiti verso banche ed enti finanziari
Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso banche ed enti finanziari qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce 30 “debiti rappresentati da titoli”.
Voce 20 - Debiti verso clientela
Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso la clientela, qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce 30 “debiti rappresentati da titoli”.
Voce 30 - Debiti rappresentati da titoli
Nella sottovoce (b) “altri titoli” devono figurare tutti gli altri valori mobiliari emessi dall’intermediario diversi dalle obbligazioni. Vanno ricompresi anche i titoli che alla data di riferimento del bilancio risultano scaduti ma non ancora rimborsati. Va esclusa la quota dei titoli di debito di propria emissione non ancora collocata presso terzi.
Voce 40 – Passività fiscali
Le passività per imposte differite vanno rilevate, salvo che esistano scarse probabilità che esse siano sostenute. In linea di massima, quest’ultima condizione ricorre quando si tratti di differenze temporanee tassabili che siano prive di un predeterminato profilo temporale di “inversione” (diversamente da quanto accade, ad esempio, per gli ammortamenti anticipati (1) e per le plusvalenze patrimoniali rateizzate) e che:
- siano sotto il controllo dell’intermediario e questo non abbia assunto (e non ritenga probabile di assumere in futuro) comportamenti idonei ad integrare i presupposti per il pagamento dell’imposta differita (come, ad esempio, quando l’intermediario esclude di distribuire agli azionisti una determinata riserva in sospensione d’imposta) oppure - non siano sotto il controllo dell’intermediario, ma la loro “inversione” sia ragionevolmente ritenuta poco probabile. Le passività per imposte differite devono essere allocate - in contropartita del conto economico. Tuttavia, nei casi in cui le imposte differite riguardino eventi o transazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto, senza transitare per il conto economico, la contropartita è costituita dal patrimonio netto stesso.
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Ci si riferisce, ovviamente, agli ammortamenti anticipati effettuati esclusivamente per ragioni fiscali. |
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Voce 60 - Ratei e risconti passivi
Valgono le medesime istruzioni della voce 140 dell’attivo “ratei e risconti attivi”.
Voce 70 - Trattamento di fine rapporto del personale
Nella presente voce deve figurare l’importo calcolato a norma dell’art. 2120 del codice civile.
Voce 80 - Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza. I suddetti fondi non possono avere la funzione di rettificare valori dell’attivo e non possono superare l’importo necessario alla copertura dei rischi a fronte dei quali sono stati costituiti. Sono inclusi gli accantonamenti effettuati a fronte delle imposte non ancora liquidate, delle imposte rateizzate su plusvalenze patrimoniali, di eventuali oneri fiscali derivanti da contenziosi in essere. Sono ricompresi anche i fondi accantonati a fronte delle perdite di valore calcolate, in base ai criteri di valutazione stabiliti dall’art. 18 comma 6 del “decreto”, sulle garanzie rilasciate e sugli impegni iscritti nelle voci 10 e 20 delle “garanzie rilasciate e impegni”.
Voce 90 - Fondo per rischi finanziari generali
Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il fondo per rischi finanziari generali di cui all’art. 9 del “decreto”. Questo fondo, essendo destinato alla copertura del rischio generale d’impresa, è assimilabile a una riserva patrimoniale. La variazione netta (saldo delle dotazioni e dei prelievi) fatta registrare dal fondo durante l’esercizio è iscritta, con il pertinente segno algebrico, nel conto economico, nella voce 250 “variazione del fondo per rischi finanziari generali”. Pertanto, la costituzione, l'alimentazione e l'utilizzazione del fondo non possono avvenire in sede di attribuzione dell'utile d'esercizio.
Voce 100 - Capitale
Nella presente voce deve figurare l’intero ammontare delle azioni (o delle quote) emesse dall’intermediario. Sono incluse anche le azioni o le quote che attribuiscono ai loro possessori una maggiorazione del dividendo rispetto ai soci ordinari.
Voce 120 - Riserve
Nella sottovoce 120 b) “riserva per azioni o quote proprie” va iscritta la riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto nella voce 110 dell'attivo “azioni o quote proprie”. La quota disponibile della riserva per acquisto azioni proprie eventualmente costituita in conformità del dettato statutario o di delibere assembleari deve essere registrata, rispettivamente, nella sottovoce 120 c) “riserve statutarie” o nella sottovoce 120 d) “altre riserve”.
3.3. Garanzie rilasciate e impegni
Voce 10 - Garanzie rilasciate
Nella presente voce figurano tutte le garanzie prestate dall’intermediario nonché le attività da questo cedute a garanzia di obbligazioni di terzi.
Voce 20 - Impegni
Nella presente voce figurano tutti gli impegni irrevocabili, a utilizzo certo e incerto, che possono dar luogo a rischi di credito. Gli impegni a utilizzo certo includono gli impegni a erogare fondi o garanzie il cui utilizzo da parte del richiedente (prestatario) è certo e predefinito; questi contratti hanno pertanto carattere vincolante sia per il concedente (intermediario che ha assunto l'impegno a erogare) sia per il richiedente. Gli impegni suddetti comprendono in particolare gli acquisti di titoli non ancora regolati nonché i finanziamenti da erogare a una data futura predeterminata. Gli impegni a utilizzo incerto includono, invece, gli impegni a erogare fondi o garanzie il cui utilizzo da parte del richiedente è opzionale; in questo caso, dunque, non è sicuro se e in quale misura si realizzerà l'erogazione effettiva dei fondi. Va indicato l’impegno assunto al netto delle somme o delle garanzie già erogate e delle eventuali rettifiche di valore.
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4. Il conto economico
Nel presente paragrafo sono indicate le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi del conto economico.
4.1. Conto economico
Voce 10 - Interessi attivi e proventi assimilati
Voce 20 - Interessi passivi e oneri assimilati
Nelle presenti voci devono essere iscritti, secondo il principio di competenza, gli interessi e i proventi ed oneri assimilati relativi a titoli (voce 40 dell’attivo) , crediti (voci 20 e 30 dell’attivo) e debiti (voci 10, 20, 30 e 90 del passivo), anche se indicizzati, nonché eventuali altri interessi.
I proventi e gli oneri assimilati agli interessi, da iscrivere nel conto economico in proporzione del tempo maturato (“pro-rata temporis”), comprendono in particolare:
a) la differenza tra il costo di acquisto e il valore superiore di rimborso dei titoli di debito che costituiscono immobilizzazioni finanziarie; tale differenza è portata in aumento degli interessi prodotti dai titoli;
b) la differenza tra il costo di acquisto e il valore inferiore di rimborso dei titoli di debito che costituiscono immobilizzazioni finanziarie; tale differenza è portata in riduzione degli interessi prodotti dai titoli;
c) le riduzioni e gli aumenti di costo rivenienti dalla assunzione di debiti, rispettivamente, sopra o sotto la pari (rientrano fra gli aumenti di costo, ad esempio, le quote di competenza dell’esercizio del disaggio di emissione su obbligazioni);
d) le commissioni e le provvigioni calcolate in funzione dell’importo o della durata del credito o del debito cui si riferiscono;
e) i proventi e gli oneri relativi ai riporti e alle operazioni pronti contro termine che prevedano l’obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività (ad esempio, di titoli) oggetto della transazione; tali proventi ed oneri sono calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti (ad esempio, degli interessi) prodotti nel periodo di durata dell’operazione;
f) le differenze negative tra valori di emissione dei titoli di debito immobilizzati (1) e non immobilizzati e valori di rimborso dei medesimi titoli (scarti di emissione).
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Per i titoli di debito immobilizzati gli scarti di emissione sono di fatto ricompresi nelle differenze di cui alle lettere a) e b) e non vanno quindi rilevati autonomamente. |
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Nella voce 10 del conto economico “interessi attivi e proventi assimilati”, deve figurare il saldo tra gli interessi di mora maturati durante l’esercizio e la rettifica di valore corrispondente alla quota di tali interessi giudicata non recuperabile.
Voce 30 – Margine d’interesse
Nella presente voce figura il saldo algebrico degli interessi attivi e passivi e dei proventi ed oneri assimilati (voci 10 e 20).
Voce 40 - Commissioni attive
Voce 50 - Commissioni passive
Nelle presenti voci figurano i proventi e gli oneri diversi da quelli indicati nella lettera d) delle istruzioni riguardanti le voci 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” e 20 “Interessi passivi e oneri assimilati” del conto economico relativi, rispettivamente, ai servizi prestati (es. rilascio di garanzie) e a quelli ricevuti dall’intermediario.
Le commissioni attive percepite sulle garanzie rilasciate, al netto della quota che rappresenta il recupero dei costi sostenuti nell’esercizio di emissione, sono rilevate nel conto economico “pro-rata temporis” tenendo conto della durata e del valore residuo delle garanzie stesse.
Dalle commissioni attive vanno esclusi i proventi che, in base a disposizioni di legge o a norme contrattuali, costituiscono il mero rimborso delle spese sostenute dall’intermediario (es. imposta di bollo, spese per la duplicazione di documenti, ecc.) da ricondurre fra gli altri proventi di gestione (Voce 160).
Voce 60 – Commissioni nette
Nella presente voce figura il saldo algebrico delle commissioni attive e passive (voci 40 e 50).
Voce 80 - Profitti (perdite) da operazioni finanziarie
Nella presente voce figurano per “sbilancio” complessivo (somma algebrica dei saldi di cui alle successive lettere a), b) e c):
a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e “fuori bilancio”, su titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, inclusi i risultati delle valutazioni di tali titoli effettuate a norma dell’art. 18 del “decreto”;
b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e “fuori bilancio”, su valute, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni effettuate a norma dell’art. 19 del “decreto”;
c) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e “fuori bilancio”, su metalli preziosi e su altri strumenti finanziari, inclusi i risultati delle valutazioni di tali valori effettuate a norma dell’art. 18 del “decreto”.
In particolare, il saldo di cui alla lettera a) include:
1) gli utili e le perdite derivanti dalla compravendita dei titoli non immobilizzati; tali utili e perdite sono calcolati come somma algebrica delle esistenze iniziali dell’esercizio (valore dei titoli corrispondente a quello iscritto nel bilancio relativo all’esercizio precedente), dei costi per acquisti regolati durante l’esercizio (ivi incluse le sottoscrizioni di titoli in emissione), dei ricavi per vendite regolate durante l’esercizio (ivi inclusi i rimborsi di titoli scaduti) e delle rimanenze finali dell’esercizio (a “valori di libro”, cioè prima delle valutazioni di bilancio) (1);
2) i risultati delle valutazioni dei titoli non immobilizzati, dei contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli non immobilizzati.
In particolare, il saldo di cui alla lettera b) include:
1) gli utili e le perdite derivanti dalla negoziazione delle valute;
2) la differenza tra il valore corrente di fine esercizio degli elementi dell’attivo e del passivo e delle operazioni “fuori bilancio” denominati in valuta (o che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate al tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute) e il valore contabile dei medesimi elementi ed operazioni.
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Il risultato della compravendita dei titoli deve essere depurato degli scarti di emissione (cfr. le istruzioni di cui alle voci 10 e 20 “interessi attivi/passivi e proventi/oneri assimilati” del conto economico) maturati nel periodo di possesso dei titoli ceduti. |
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Voce 90 – Margine d’intermediazione
Nella presente voce figura il saldo algebrico del margine di interesse (Voce 30), delle commissioni nette (Voce 60), dei dividendi e altri proventi (Voce 70) e dei profitti (perdite) da operazioni finanziarie (Voce 80) .
Voce 100 - Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni
Gli accantonamenti per garanzie e impegni di cui alla presente voce includono le perdite di valore calcolate, in base ai criteri di valutazione stabiliti dall’art. 18 del “decreto”, sulle garanzie rilasciate e sugli impegni iscritti nella sezione “garanzie e impegni”.
Voce 110 - Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni
Nella presente voce devono figurare anche i recuperi di crediti svalutati in precedenti esercizi.
Voce 120 – Risultato netto della gestione finanziaria
Nella presente voce figura il saldo algebrico del margine di intermediazione (Voce 90), delle rettifiche di valore su crediti e degli accantonamenti per garanzie e impegni (Voce 100) e delle riprese di valore su crediti e sugli accantonamenti per garanzie e impegni (Voce 110).
Voce 130 - Spese amministrative
Nella sottovoce a) “spese per il personale” sono ricomprese anche le spese per i dipendenti distaccati a tempo pieno presso altre imprese.
Nella sottovoce (b) “altre spese amministrative” devono figurare, in particolare, le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili, ecc.), le spese per l’acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti, ecc.), i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione, le imposte indirette e le tasse (liquidate e non liquidate) di competenza dell’esercizio.
Voce 140 - Accantonamenti per rischi e oneri
Nella presente voce non sono iscritti gli accantonamenti che fronteggiano perdite di valore delle garanzie rilasciate e degli impegni (da ricomprendere nella voce 100 “rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni”).
Voce 150 – Rettifiche/Riprese di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali
Nella presente voce va indicato il saldo, positivo o negativo, fra le rettifiche di valore (es. ammortamenti) e le riprese di valore relative alle attività materiali e immateriali.
Gli operatori del microcredito che svolgono attività di microleasing finanziario inseriscono un apposito “di cui” denominato “su beni dati in microleasing finanziario” dove deve essere esposto, il saldo positivo o negativo, fra le rettifiche e le riprese di valore relative ai beni dati in (o in attesa di) microleasing finanziario.
Voce 160 - Altri proventi di gestione
Gli operatori del microcredito che svolgono attività di microleasing finanziario inseriscono appositi “di cui” denominati “canoni attivi per beni dati in microleasing finanziario” e “proventi per riscatto di beni dati in microleasing finanziario”, dove devono essere esposti, rispettivamente, i proventi per canoni di locazione maturati durante l’esercizio e i proventi rivenienti da riscatti di beni dati in microleasing finanziario.
Voce 170 - Altri oneri di gestione
Nella presente voce figurano, tra l’altro, gli oneri per canoni di locazione finanziaria maturati durante l’esercizio.
Voce 180 – Costi operativi
Nella presente voce figura il saldo algebrico delle spese amministrative, degli accantonamenti per rischi e oneri, delle rettifiche/riprese di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali nonché dei proventi e degli oneri di gestione indicati nelle voci da 130 a 170.
Voce 190 - Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie
Gli intermediari che applicano il metodo di valutazione previsto dall’art. 17 del “decreto” devono indicare separatamente (con apposito “di cui” da denominare “
– su partecipazioni valutate al patrimonio netto”) l’importo delle variazioni in diminuzione, intervenute nell’esercizio per effetto di perdite del valore del patrimonio netto delle partecipate.
Voce 210 – Utile (Perdita) delle attività ordinarie
Nella presente voce figura il saldo algebrico del risultato netto della gestione finanziaria (voce 120), dei costi operativi (voce 180) e delle rettifiche/riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie (voci 190 e 200).
Voce 220 - Proventi straordinari
Voce 230 - Oneri straordinari
Nelle presenti voci devono figurare anche le sopravvenienze attive e passive, le insussistenze di passività e attività nonché gli utili e le perdite derivanti dalla vendita di immobilizzazioni non ricomprese in altre voci del conto economico.
Voce 240 – Utile (Perdita) straordinario
Nella presente voce figura il saldo algebrico dei proventi e degli oneri straordinari (voci 220 e 230).
Voce 250 - Variazione del fondo per rischi finanziari generali
Nella presente voce figura (con l’indicazione del pertinente segno algebrico) il saldo delle dotazioni (accantonamenti) e dei prelievi (utilizzi) del fondo per rischi finanziari generali indicato nel passivo, a seconda che sia positivo ovvero negativo.
Voce 260 – Imposte sul reddito dell’esercizio
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono costituite dalla somma algebrica delle seguenti componenti:
a) le imposte correnti;
b) la variazione delle imposte anticipate, pari alla somma di quelle sorte nell’esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e annullate nell’esercizio; vanno escluse le imposte anticipate imputate direttamente al patrimonio netto in conformità di quanto stabilito nel precedente paragrafo;
c) la variazione delle imposte differite, pari alla somma di quelle sorte nell’esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e annullate nell’esercizio; vanno escluse le imposte differite imputate direttamente al patrimonio netto in conformità di quanto stabilito nel precedente paragrafo.
Nel calcolo delle variazioni di cui ai precedenti punti b) e c) occorre tener conto anche degli effetti indotti dall’eventuale mutamento delle aliquote d’imposta.
Voce 270 – Utile (Perdita) d’esercizio
Nella presente voce figura il saldo algebrico dell’utile (perdita) delle attività ordinarie (voce 210), delle attività straordinarie (voce 240), delle variazioni del fondo per rischi finanziari dell’esercizio (voce 250) e delle imposte sul reddito dell’esercizio (Voce 260).
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5. La nota integrativa
5.1. Premessa
La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti quattro parti:
1) Parte A – Politiche contabili;
2) Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale;
3) Parte C – Informazioni sul conto economico;
4) Parte D – Altre informazioni.
Ogni Parte è articolata a sua volta in sezioni che illustrano singoli aspetti della gestione aziendale.
Le sezioni sono costituite, di regola, da voci e da tabelle. Le voci e le tabelle che non presentano importi non devono essere indicate. Le tabelle vanno redatte rispettando in ogni caso gli schemi previsti dalle presenti disposizioni anche quando siano avvalorate solo alcune delle voci in esse contenute.
Le sezioni contengono anche note di commento delle voci e delle tabelle o note descrittive degli aspetti trattati.
Nella nota integrativa gli intermediari possono fornire altre informazioni in aggiunta a quelle previste dal “decreto” e dalle presenti disposizioni, purché ciò non diminuisca la chiarezza e l’immediatezza informativa della nota stessa.
La nota integrativa è redatta in migliaia di euro (1).
1 |
A tal fine occorre procedere agli opportuni arrotondamenti delle voci, sottovoci e dei “di cui”, trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevando al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro . L’importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. |
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5.2. Parte A – Politiche contabili
Nella presente sezione:
a) sono illustrati i criteri applicati nelle valutazioni di bilancio, nelle rettifiche di valore, nelle riprese di valore e nelle rivalutazioni;
b) sono spiegati, nel caso di applicazione di una deroga prevista dall’art. 2, comma 5 (che riguarda i criteri di valutazione), dall’art. 5, comma 3 o dall’art. 13, comma 2 del “decreto”, i motivi della deroga stessa e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico;
c) sono indicate le modifiche, con le relative motivazioni, eventualmente apportate ai criteri di ammortamento e ai coefficienti applicati nella valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo;
d) è motivato l’esercizio della facoltà di ammortizzare l’avviamento in un periodo di durata superiore a dieci anni;
e) è motivata la differenza tra il valore di iscrizione in bilancio delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 17, comma 1 del “decreto” e il valore inferiore derivante dall’applicazione del criterio di valutazione previsto dall’articolo suddetto o, se non vi sia l’obbligo di redigere il bilancio consolidato, il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata;
f) è fatta menzione dell’esercizio della facoltà di cui all’art. 17, comma 4, ultimo periodo e comma 6 del “decreto”.
5.3. Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale
Se le deroghe previste dall'art. 2, comma 5, o dall'art. 5, comma 3, del “decreto” riguardano conti dello stato patrimoniale, i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico sono spiegati nella sezione in cui, secondo le seguenti istruzioni, tali conti devono essere illustrati.
Sezione 1 – I crediti
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 20 e 30. Laddove di importo rilevante, va fornita anche l’informativa sull’operatività con fondi di terzi in amministrazione che riveste natura di mero servizio.
1.1 Dettaglio della voce 20 “crediti verso banche ed enti finanziari”
Nelle presente voce sono fornite, tra l’altro, informazioni sulle somme versate presso le banche dai confidi a copertura della propria operatività di rilascio di garanzie.
1.2 Dettaglio della voce 30 “crediti verso clientela”
Nella presente voce figura, fra l’altro, l’importo dei crediti verso clientela connessi con interventi di garanzia operati dai confidi a favore dei soci o dei consorziati.
1.3 Crediti verso clientela garantiti
Nella presente voce figura l'importo dei “crediti verso clientela” (diversi da quelli verso gli Stati e gli altri enti pubblici) assistiti, in tutto o in parte, da garanzie reali o personali. Per i crediti parzialmente garantiti è indicato solo l'ammontare garantito.
Sezione 2 – I titoli
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 40 e 50. Deve essere indicato il criterio adottato per distinguere i titoli immobilizzati da quelli non immobilizzati.
Deve anche figurare l'importo delle differenze (positive e negative) tra il valore iscritto in bilancio e il valore di rimborso alla scadenza dei titoli di debito immobilizzati. Le differenze sono calcolate separatamente per categorie omogenee di titoli (titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche).
Con riferimento ai titoli immobilizzati, in calce alla tavola vanno indicati: a) le svalutazioni operate ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2 del decreto nonché l’informativa di cui all’art. 21 lett. i) punto 1 del decreto; b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.
Vanno altresì indicati i titoli di debito o di capitale depositati dai confidi a garanzia della propria operatività di rilascio di garanzie.
Sezione 3 – Le partecipazioni
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 60 e 70.
Per le partecipazioni valutate con il metodo di cui all'art. 17 del “decreto” devono essere indicati separatamente gli importi delle differenze positive e di quelle negative emerse in sede di prima applicazione del metodo stesso. Le differenze positive figurano al netto dell'ammortamento effettuato a norma del suddetto articolo.
La differenza positiva (negativa) consiste nel maggior (minor) valore della partecipazione rispetto alla corrispondente frazione di patrimonio netto della partecipata, non imputabile a elementi dell'attivo e del passivo della partecipata stessa.
Per le partecipazioni diverse da quelle in società controllate, collegate e a controllo congiunto iscritte a un valore superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio di valutazione previsto dall’articolo 16, comma 1, lettere a) e b) occorre indicare:
1) il valore contabile e il valore derivante dall’applicazione del criterio di valutazione previsto dall’articolo 16, comma 1, lettere a) e b) delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.
3.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi e informazioni contabili
Per ciascuna partecipata, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, occorre indicare la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto e quello dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota percentuale di capitale posseduta, il valore attribuito in bilancio alla partecipazione. Il patrimonio netto è calcolato includendo anche l'utile destinato alle riserve (oppure deducendo la perdita d'esercizio); per le partecipate valutate con il metodo di cui all'art. 17 del “decreto”, il patrimonio netto e l'utile o la perdita d'esercizio sono quelli utilizzati nell'applicazione di tale metodo.
È consentito omettere le informazioni richieste nell'elenco, quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione nella presente sezione.
I bilanci e i prospetti riepilogativi che l'intermediario deve tenere depositati presso la propria sede ai sensi dell'art. 2429, commi 3 e 4, del codice civile sono quelli delle imprese controllate a norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), del “decreto” e delle imprese collegate di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del medesimo “decreto”.
Sezione 4 - Le immobilizzazioni materiali e immateriali
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 80 e 90.
Nella tabella 4.1 occorre indicare l'importo delle spese d’impianto e di avviamento. Nella tabella 4.2 va indicato l’importo dei terreni e dei fabbricati utilizzati dall'intermediario nella propria attività nonché gli acconti versati a fronte delle immobilizzazioni.
In calce alle tabelle vanno indicate le svalutazioni operate ai sensi dell’art. 15, comma 2 e dell’art. 14, comma 5 del decreto nonché l’informativa di cui all’art. 6, comma 2 del decreto.
Sezione 5 – Altre voci dell’attivo
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti.
5.1 Composizione della voce 130 “altre attività”
5.2 Composizione della voce 140 “ratei e risconti attivi”
Nelle presenti voci deve figurare la composizione delle voci 130 e 140 dell'attivo, quando il loro ammontare sia apprezzabile. In particolare, vanno indicati i risconti attivi calcolati sulle commissioni passive pagate a fronte di controgaranzie ricevute.
5.3 Rettifiche per ratei e risconti attivi
Nella presente voce devono essere indicate le rettifiche per ratei e risconti attivi apportate alle voci, rispettivamente, dell'attivo e del passivo, quando l'ammontare di tali rettifiche sia apprezzabile.
Sezione 6 - I debiti
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 10, 20 e 30.
Devono essere indicati:
a) i versamenti effettuati dai soci o dai consorziati dei confidi, successivamente alla loro ammissione, a titolo di deposito cauzionale da utilizzare quale forma di garanzia diretta offerta dai medesimi soci o dai consorziati;
b) l'importo e il numero dei titoli e valori simili emessi dall'intermediario nonché quelli delle azioni di godimento, specificando i diritti che essi attribuiscono.
Sezione 7 - I fondi e le passività fiscali
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 40, 70 e 80.
Devono figurare le variazioni intervenute durante l'esercizio nella consistenza delle voci 70 e 80, indicando separatamente gli accantonamenti e gli utilizzi.
Occorre anche indicare sia la quota dei “fondi imposte e tasse” che fronteggia gli oneri per imposte non ancora liquidate sia l'importo dei relativi acconti già versati.
7.1 Variazioni nell’esercizio del “Trattamento di fine rapporto del personale”
La presente voce va compilata quando l’ammontare del fondo è rilevante.
7.2 Composizione della Voce 80 “Fondi per rischi e oneri”
Nella presente voce deve figurare la composizione della voce 80 del passivo, quando l'ammontare dei fondi sia apprezzabile.
7.3 Variazioni nell’esercizio del “Fondo per rischi e oneri”
La presente voce va compilata quando l’ammontare delle variazioni è rilevante.
7.4 Variazioni nell’esercizio delle “Attività per imposte anticipate”
7.5 Variazioni nell’esercizio delle “Passività per imposte differite”
Nella tabella 7.4 occorre evidenziare l’entità e le variazioni intervenute nell’esercizio nelle “attività per imposte anticipate” incluse nella voce 120 “attività fiscali” dello stato patrimoniale; in particolare, occorre redigere due distinte tabelle, una per le attività la cui contropartita sia stata registrata nel conto economico, l’altra per quelle imputate al patrimonio netto. A corredo della prima tabella deve essere indicata anche la quota parte delle attività per imposte anticipate che derivano da perdite fiscali riportabili.
Nella tabella 7.5 occorre evidenziare l’entità e le variazioni intervenute nell’esercizio nelle “passività per imposte differite” incluse nella voce 40 “Passività fiscali” dello stato patrimoniale; in particolare, occorre redigere due distinte tabelle, una per le passività la cui contropartita sia stata registrata nel conto economico, l’altra per quelle imputate al patrimonio netto (1). Occorre inoltre indicare:
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Gli intermediari devono compilare le tabelle 7.4 e 7.5 limitatamente alle “attività per imposte anticipate” e alle “passività per imposte differite” le cui contropartite vanno registrate in contropartita del conto economi-co. Essi daranno comunque indicazione dell’ammontare delle “attività per imposte anticipate” e delle “passi-vità per imposte differite” contabilizzate in contropartita del patrimonio netto. |
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a) i criteri adottati per la rilevazione della fiscalità differita e, in particolare, le ragioni sottostanti alla iscrizione (o alla esclusione) delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite (con l’indicazione delle principali differenze temporanee deducibili e tassabili) nonché le aliquote di imposta applicate e le eventuali variazioni rispetto a quelle utilizzate nel bilancio precedente;
b) l’entità e le variazioni intervenute nell’esercizio nelle passività per imposte differite (con indicazione delle relative componenti) non incluse nella voce 40, perché relative a fattispecie per le quali il differimento dell’onere tributario è subordinato all’iscrizione di appositi accantonamenti destinati ad alimentare fondi in sospensione d’imposta;
c) l’entità e le variazioni delle differenze temporanee tassabili (e delle relative componenti) per le quali non ricorrano i presupposti per l’iscrizione di passività per imposte differite, in quanto caratterizzate da scarsa probabilità di liquidazione.
Sezione 8 - Il capitale, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 90, 100, 110, 120, 130, 140 e 150 e i conti dell'attivo relativi alle voci 100 e 110.
Occorre fornire informazioni sulle azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dall'intermediario, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.
Occorre fornire un’informativa sulle riserve in sospensione d’imposta relativamente alle quali è stata rilevata la fiscalità differita passiva. In particolare va indicato l’ammontare delle anzidette riserve ricondotto nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale nonché il relativo onere fiscale differito allocato nella voce 40 “Passività fiscali”.
8.1 “Capitale” e “azioni o quote proprie”: composizione
Ove esistenti, vanno indicate le diverse categorie di azioni (azioni ordinarie, ecc.) o di quote che costituiscono il “capitale”, fornendo separatamente l’importo delle azioni emesse, delle azioni sottoscritte e non ancora liberate (o versate) alla data di riferimento del bilancio. Analoga informativa va fornita riguardo alle azioni o quote proprie in portafoglio.
8.2 Capitale – Numero azioni o quote: variazioni annue
Nella sottovoce B.3 “altre variazioni” vanno indicati, ad esempio, i frazionamenti. Nella sottovoce C.3 “altre variazioni” vanno indicati, ad esempio, i raggruppamenti.
8.3 Riserve: altre informazioni
Occorre indicare la composizione della sottovoce d) della voce 120 (“Riserve: altre riserve”), quando il suo ammontare sia rilevante.
Sezione 9 - Altre voci del passivo
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti.
Valgono le medesime istruzioni della precedente sezione 5 “Altre voci dell'attivo”. Vanno indicati nella presente voce anche i risconti passivi calcolati sulle commissioni attive ricevute dai confidi a fronte di garanzie rilasciate.
Sezione 10 - Altre informazioni
10.1 Attività e passività finanziarie: distribuzione per vita residua
Nella presente tavola occorre indicare l’ammontare dei crediti, dei debiti e delle operazioni “fuori bilancio” ripartiti in funzione delle seguenti fasce di vita residua:
OPERATORI DEL MICROCREDITO
a) a vista;
b) fino a tre mesi;
c) da oltre tre mesi fino a un anno;
d) da oltre un anno fino a cinque anni;
e) da oltre cinque anni fino a sette anni;
f) da oltre sette anni fino a dieci anni;
g) oltre dieci anni.
CONFIDI MINORI
a) a vista;
b) fino a un anno;
c) da oltre un anno fino a cinque anni;
d) oltre cinque anni.
La vita residua corrisponde all’intervallo temporale compreso tra la data di riferimento del bilancio e il termine contrattuale di scadenza di ciascuna operazione. Per le operazioni con piano di ammortamento occorre far riferimento alla durata residua delle singole rate.
I crediti in sofferenza e gli altri crediti deteriorati sono attribuiti alle fasce temporali in base alle previsioni temporali del loro recupero.
Va incluso anche l’importo dei canoni dei beni dati in locazione finanziaria sulla base delle scadenze contrattuali del contratto di microleasing finanziario.
Nello scaglione “a vista” sono ricondotte le attività e le passività finanziarie “a vista” dello stato patrimoniale nonché le altre attività e passività con durata residua non superiore a 24 ore. Sono incluse le esposizioni creditizie scadute non deteriorate limitatamente alla quota scaduta. In particolare, nel caso di esposizioni con rimborso rateale, vanno classificate nella fascia in esame le sole rate scadute; le rate non ancora scadute vanno classificate nei pertinenti scaglioni temporali.
Nello scaglione “a vista” vanno ricompresi anche i debiti che alla data di riferimento del bilancio risultano scaduti e non ancora rimborsati.
Le operazioni “fuori bilancio” vanno rilevate in base al metodo della “doppia entrata”, ad eccezione di:
a) garanzie rilasciate, le quali vanno segnalate soltanto se ritenute escutibili e nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si prevede che avvenga l’escussione;
b) garanzie ricevute, che vanno rilevate soltanto se a copertura di garanzie rilasciate e se ritenute escutibili. In tali casi le garanzie ricevute vanno ricondotte nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si prevede che avvenga l’escussione.
I margini disponibili su linee di credito irrevocabili formano oggetto di rilevazione soltanto se è stato definito contrattualmente il tasso di interesse; nel caso in cui non sia stata definita la data di erogazione va segnalata una posizione lunga con riferimento alla scadenza del finanziamento e, convenzionalmente, una posizione corta nella fascia a “vista”.
5.4. Parte C – Informazioni sul conto economico
Se le deroghe previste dall'art. 2, comma 5, o dall'art. 5, comma 3, del “decreto” riguardano conti del conto economico, i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico sono spiegati nella sezione in cui, secondo le seguenti istruzioni, tali conti devono essere illustrati.
Sezione 1 – Gli interessi
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 10 e 20.
Sezione 2 – Le commissioni
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 40 e 50.
Sezione 3 – I profitti e le perdite da operazioni finanziarie
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 80.
Sezione 4 – Le spese amministrative
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 130.
4.1 Numero medio dei dipendenti per categoria
Il numero medio è calcolato come media aritmetica del numero dei dipendenti alla fine dell'esercizio e di quello dell'esercizio precedente.
Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 100, 110, 140, 150, 190, 200 e 250.
5.1 Composizione della voce 100 “rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni”
Nelle svalutazioni e negli accantonamenti forfettari deve figurare l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti determinati in modo forfettario ai sensi dell'art. 18, commi 4, 5 e 7, del “decreto”. In calce alla tabella, va indicato, ove rilevante, l’importo delle riprese di valore su crediti e delle riprese su accantonamenti per garanzie e impegni.
Sezione 6 – Altre voci di conto economico
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 160, 170, 220, 230 e 260.
6.1 Composizione della voce 160 “altri proventi di gestione”
6.2 Composizione della voce 170 “altri oneri di gestione”
6.3 Composizione della voce 220 “proventi straordinari”
6.4 Composizione della voce 230 “oneri straordinari”
Nelle presenti voci deve figurare la composizione delle voci suddette quando il loro ammontare sia rilevante.
6.5 Composizione della voce 260 “imposte sul reddito dell’esercizio”
Nelle voci 2 e 3 della tabella 6.5 figurano i saldi degli aumenti e delle diminuzioni indicati nelle tavole 7.4 e 7.5 (relative alle imposte anticipate e differite registrate nel conto economico).
5.5. Parte D – Altre informazioni
Sezione 1 – Riferimenti specifici sull’attività svolta
A. CONFIDI MINORI
Informazioni di natura qualitativa
Va fornita una descrizione delle modalità di monitoraggio del rischio di credito (ad esempio: la definizione delle esposizioni deteriorate diverse dalle sofferenze; l’utilizzo di strumenti di mitigazione del rischio di credito utilizzati). Va altresì fornita l’informativa di cui all’art. 21, comma 1, lett. h) del decreto.
Informazioni di natura quantitativa
I confidi compilano le tabelle della presente sottosezione secondo i criteri segnaletici di seguito previsti. È rimessa alla responsabile autonomia dei competenti organi aziendali fornire, in calce alle tabelle A.4, A.5, A.6 e A.7, dettagli informativi relativi alle esposizioni creditizie “fuori bilancio” (es. garanzie rilasciate) deteriorate sulla base delle definizioni ed evidenze utilizzate a fini interni. In questo ambito, i confidi possono utilizzare le definizioni e i dettagli informativi previsti per il bilancio dei confidi vigilati.
A.1 Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate e degli impegni
Nelle “garanzie rilasciate” figurano tutte le garanzie personali e reali prestate dall’intermediario. Va indicato l’ammontare garantito, alla data di chiusura del bilancio, al netto dei rimborsi effettuati dal debitore garantito, delle escussioni a titolo definitivo e delle eventuali rettifiche di valore (1). Nel caso di garanzie rilasciate alle quali è connesso anche un fondo monetario su cui ricadono le prime perdite assunte dall’intermediario con tali garanzie, e le perdite coperte dall’intermediario segnalante non possono superare l’importo del fondo monetario, va indicato unicamente l’importo del fondo monetario (c.d. “cap”) nella sottovoce relativa alle attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi. Più in generale, in questa sottovoce va segnalato l’ammontare garantito dalle attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi.
Gli “impegni irrevocabili sono quelli che possono dar luogo a rischi di credito, ivi inclusi quelli a rilasciare garanzie. Va indicato l’impegno assunto al netto delle somme o delle garanzie già erogate e delle eventuali rettifiche di valore (2).
A.2 Finanziamenti
Figurano nella presente tabella il valore lordo e il valore netto dei finanziamenti erogati per intervenuta escussione delle garanzie rilasciate, ripartiti per qualità (deteriorate – sofferenze/altre deteriorate). Figurano altresì il valore lordo e netto degli altri finanziamenti, ripartiti per qualità (non deteriorati e deteriorati – sofferenze/altre deteriorate).
A.3 Variazioni delle esposizioni deteriorate: valori lordi
Nella presente tabella occorre rappresentare le variazioni in aumento e in diminuzione intervenute durante l’esercizio nell’ammontare delle esposizioni lorde deteriorate. In particolare, nella sottovoce “cancellazioni” si devono indicare le cancellazioni operate in dipendenza di eventi estintivi delle esposizioni. Ad esempio, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell’irrecuperabilità dell’attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.
Quando l’importo di una variazione inclusa tra le “altre variazioni in aumento” o tra le “altre variazioni in diminuzione” è significativo, occorre darne esplicita evidenza in calce alla tabella.
A.4 Valore delle garanzie(reali e personali) rilasciate: rango di rischio assunto
1 |
Incluse anche le rettifiche di valore coperte dalle commissioni attive iscritte nelle “altre passività”. |
2 |
Incluse anche le rettifiche di valore coperte dalle commissioni attive iscritte nelle “altre passività”. |
Figurano nella presente tabella le garanzie (reali o personali) prestate a copertura di esposizioni creditizie verso la clientela, in essere alla data di chiusura del bilancio.
Vanno indicati l’ammontare garantito al lordo delle rettifiche di valore (accantonamenti) alla data di riferimento del bilancio e l’importo degli accantonamenti totali effettuati sulle garanzie rilasciate.
Figurano nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita, le garanzie rilasciate nelle quali l’importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia l’ente finanziario e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare l’ente finanziario risponde delle prime perdite).
Figurano nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine, le garanzie rilasciate nelle quali l’importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite, la prima perdita è a carico di un soggetto terzo e c’è almeno un altro soggetto che sopporta le perdite dopo la garanzia in esame.
Figurano nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate pro quota, le garanzie nelle quali l’importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia l’ente finanziario e il beneficiario delle garanzie condividono pro quota le perdite). Le garanzie rilasciate pro quota includono anche quelle rilasciate per l’intero importo delle esposizioni garantite (quota pari al 100%).
Convenzionalmente, le “attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi” (Voce 4 della Tabella A.1) vanno ricondotte, a seconda delle caratteristiche della tipologia di garanzie rilasciate, in una delle sottovoci previste per le garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita, di tipo mezzanine o pro quota.
Per garanzie controgarantite s’intendono le garanzie rilasciate dall’intermediario che redige il bilancio, che vengono a loro volta garantite (con garanzie reali o personali) da altri soggetti che coprono il rischio di credito assunto dall’intermediario medesimo.
Le controgaranzie rilasciate da controgaranti di secondo livello a un gruppo di confidi di primo livello, per le quali non è certo “ex ante” il confidi beneficiario delle controgaranzie, vanno segnalate solo a partire dal momento in cui è certo il confidi beneficiario e da parte di quest’ultimo. Pertanto, sino a tale momento tutti i confidi potenzialmente beneficiari riconducono le garanzie in esame tra quelle non controgarantite. Una volta accertato il beneficiario, i restanti confidi continueranno a rilevare le garanzie in esame tra quelle non controgarantite.
A.5 Garanzie (reali o personali) rilasciate: importo delle controgaranzie
Forma oggetto di rilevazione nella presente tabella l’ammontare delle garanzie rilasciate controgarantite (per la definizione di garanzie controgarantite cfr. Tabella A.4), e l’importo controgarantito, ripartiti per tipologia di controgarante.
A.6 Numero delle garanzie (reali o personali) rilasciate: rango di rischio assunto
Figura nella presente tabella il numero delle le garanzie (reali o personali) rilasciate in essere alla data di chiusura del bilancio e quello delle garanzie rilasciate nell’esercizio. È prevista la distinzione tra garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita, garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine e garanzie rilasciate pro-quota, definite secondo quanto indicato nella tabella A.4. Per ciascuna tipologia di rischio assunto (prima perdita, mezzanine, pro quota) è prevista la distinzione tra garanzie prestate a favore di un singolo debitore e garanzie prestate a favore di più debitori (portafoglio di debitori). Nel caso di garanzie a favore di un portafoglio di debitori, per ciascuna delle garanzie prestate va indicato il numero totale dei debitori rientranti nel portafoglio garantito.
A.7 Garanzie (reali o personali) rilasciate con assunzione di rischio sulle prime perdite e di tipo mezzanine: importo delle attività sottostanti
Figura nella presente tabella l’importo garantito complessivo dei crediti per cassa o di firma sottostanti alle garanzie (reali o personali) rilasciate nelle quali l’importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia il garante e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare il garante risponde delle prime perdite o di quelle di tipo mezzanine).
A.8 Garanzie (reali o personali) rilasciate in corso di escussione: dati di stock
Formano oggetto di rilevazione nella presente tabella: a) il valore nominale delle garan-zie (reali o personali) rilasciate in essere alla data di chiusura del bilancio, per le quali siano state formalizzate (e non ancora liquidate) all’intermediario che redige il bilancio richieste di escussione; b) l’importo delle controgaranzie, ripartite per tipologia, che copre il rischio di credito assunto dall’intermediario con le garanzie di cui al punto a);c) il totale dei fondi accantonati a fronte delle garanzie (reali o personali) di cui al punto a),. Il valore nominale corrisponde al valore delle garanzie di cui alla tabella A.1.
Convenzionalmente, le “attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi” (Voce 4 della Tabella A.1) vanno ricondotte, a seconda delle caratteristiche della tipologia di garanzie rilasciate nelle voci relative alle garanzie a prima richiesta e alle altre garanzie.
A.9 Garanzie (reali o personali) rilasciate in corso di escussione: dati di flusso
Vanno indicati il valore nominale, l’importo delle controgaranzie e il totale dei fondi accantonati, come definiti nella tabella A.8, delle garanzie (reali o personali) per le quali siano state formalizzate all’intermediario che redige il bilancio, richieste di escussione, nel corso dell’esercizio di riferimento del bilancio.
Convenzionalmente, le “attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi” (Voce 4 della Tabella A.1) vanno ricondotte, a seconda delle caratteristiche della tipologia di garanzie rilasciate nelle voci relative alle garanzie a prima richiesta e alle altre garanzie.
A.10 Variazioni delle garanzie (reali o personali) rilasciate
Figurano nelle presenti tabelle le variazioni delle garanzie rilasciate (reali o personali) riferite a valori lordi e cumulati a partire dal 1° giorno dell’esercizio di riferimento del bilancio. È prevista la distinzione tra garanzie rilasciate controgarantite e altre garanzie nonché tra garanzie a prima richiesta e altre garanzie.
Nella sottovoce b.1 “Garanzie rilasciate”, vanno rilevate le garanzie rilasciate successi-vamente al 1° giorno dell’esercizio di riferimento del bilancio. Nel caso in cui la controga-ranzia venga attivata dopo il periodo di riferimento del rilascio della garanzia da parte dell’intermediario che redige il bilancio, nel periodo in cui viene attivata la controgaranzia, vanno rilevati, per i medesimi valori, la sottovoce Variazioni in aumento - garanzie rilasciate: controgarantite) e la voce (Variazioni in diminuzione - altre variazioni in diminuzione: altre).
Convenzionalmente, le “attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi” (Voce 4 della Tabella A.1) vanno ricondotte, a seconda delle caratteristiche della tipologia di garanzie rilasciate nelle colonne relative alle garanzie a prima richiesta e alle altre garanzie.
A.11 Dinamica delle rettifiche di valore/accantonamenti complessivi
Nella presente tabella occorre rappresentare le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nell’ammontare delle rettifiche e degli accantonamenti complessivi a fronte delle esposizioni per cassa e delle garanzie rilasciate. In particolare, nelle sottovoci:
a) “rettifiche/accantonamenti complessivi iniziali/finali”: si deve indicare l’importo complessivo delle rettifiche di valore/accantonamenti rilevati in conto economico rispet-tivamente alla data di inizio e fine esercizio;
b) “riprese di valore da valutazione”: si deve indicare l'importo delle riprese di valore che confluisce in conto economico;
c) “cancellazioni”: vanno indicate le cancellazioni delle esposizioni. Quelle non effettuate a valere su precedenti rettifiche vanno rilevati, oltre che nella presente sottovoce, anche nelle “variazioni in aumento: rettifiche di valore”;
d) “altre variazioni in aumento/diminuzione”: si devono includere tutte le variazioni delle rettifiche complessive/accantonamenti iniziali riconducibili a fattori diversi da quelli indicati nelle sottovoci precedenti. Quando l’importo di una variazione è significativo, occorre darne esplicita evidenza in calce alla tabella.
A.12 Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni
Va indicato il valore di bilancio.
A.13 Commissioni attive e passive a fronte di garanzie (reali e personali) rilasciate nell’esercizio: valore complessivo
Con riferimento alle garanzie rilasciate nell’esercizio di riferimento del bilancio, va indicato nella presente tabella l’ammontare complessivo (1) delle commissioni attive percepite a fronte delle garanzie rilasciate e quello delle commissioni pagate a fronte di controgaranzie ricevute su tali garanzie nonché per il collocamento delle garanzie stesse. Le commissioni attive sono ripartite tra quelle percepite a fronte di garanzie controgarantite e quelle percepite a fronte di garanzie non controgarantite. Le commissioni passive a fronte di controgaranzie ricevute sono distinte per tipologia di controgaranzia. Sia le commissioni attive che quelle passive sono ripartite per tipologia di rischio assunto (prima perdita, mezzanine, pro quota).
1 |
Vale a dire la somma della quota iscritta in conto economico nell’esercizio e della quota oggetto di risconto e registrata
nello stato patrimoniale del medesimo esercizio. |
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A.14 Distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per settore di attività economica dei debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti)
Figurano nella presente tabella le garanzie rilasciate ripartite per settore di attività economica dei debitori garantiti. Ai fini della presente tabella per l’individuazione dei settori si rimanda alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall’ISTAT(1).
Nel caso di garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita e di quelle con assunzione di rischio di tipo mezzanine va indicato sia l’importo garantito al netto degli accantonamenti totali (cfr. tabella A.4) sia l’ammontare delle attività sottostanti (determinato secondo quanto previsto nella tabella A.7); per le garanzie rilasciate pro-quota va indicato il solo importo garantito al netto degli accantonamenti totali.
A.15 Distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per regione di residenza dei debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti)
Figurano nella presente tabella le garanzie rilasciate ripartite per regione di residenza dei debitori garantiti. Nel caso delle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita e di quelle con assunzione di rischio di tipo mezzanine va indicato sia l’importo garantito al netto degli accantonamenti totali (cfr. tabella A.4), sia l’ammontare delle attività sottostanti (determinato secondo quanto previsto nella tabella A.7); per le garanzie rilasciate pro-quota va indicato il solo importo garantito.
A.16 Distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per settore di attività economica dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)
Va rilevato nella presente tabella il numero delle garanzie rilasciate ripartito per settore di attività economica dei debitori garantiti. La ripartizione per settori e per tipologia di rischio assunto è quella prevista nella tabella A.14. Nel caso di garanzie a favore di un portafoglio di debitori, per ciascuna delle garanzie prestate va indicato il numero totale dei debitori rientrante nel portafoglio garantito.
A.17 Distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per regione di residenza dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)
Va indicato nella presente tabella il numero delle garanzie rilasciate ripartito per regione di residenza dei debitori garantiti. La ripartizione per tipologia di rischio assunto è quella prevista nella tabella A.14. Nel caso di garanzie a favore di un portafoglio di debitori, per ciascuna delle garanzie prestate va indicato il numero totale dei debitori rientranti nel portafoglio garantito.
1 |
La documentazione relativa alla codifica ATECO può essere reperita nel sito internet dell’ISTAT all’indirizzo http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco. |
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A.18 Stock e dinamica del numero di associati
Va rilevato nella presente tabella il numero degli associati dei confidi a inizio e a fine esercizio nonché il numero degli associati che si sono aggiunti nel corso dell’esercizio e quello degli associati cessati nell’esercizio. È prevista la distinzione tra associati attivi e non attivi.
B. MICROCREDITO
Informazioni di natura qualitativa
Va fornita una descrizione dei sistemi interni di misurazione, gestione e controllo del rischio di credito (ad esempio: le principali tipologie di strumenti di mitigazione del rischio di credito utilizzate). Va altresì fornita l’informativa di cui all’art. 21, comma 1, lett. h) del decreto.
Informazioni di natura quantitativa
Con riferimento alle operazioni di microleasing finanziario, nella presente sezione, va riportato l’importo dei crediti impliciti calcolati utilizzando il c.d. “metodo finanziario”.
B.1 Esposizione lorda e netta
Figura nella presente tabella l’ammontare dell’esposizione lorda, delle rettifiche di valore e dell’esposizione netta distinte per: esposizioni non deteriorate (scadute da più di 90 giorni e altre esposizioni non deteriorate), sofferenze, altre esposizioni deteriorate, relativa a:
a) microcredito produttivo;
b) microcredito sociale;
c) microleasing finanziario;
d) operazioni di finanza mutualistica e solidale;
e) altri crediti (in tale categoria va indicato il “di cui” “finanziamenti pregressi non riconducibili al microcredito”, se di importo rilevante).
B.2 Variazioni delle esposizioni deteriorate: valori lordi
Nella presente tabella occorre rappresentare le variazioni in aumento e in diminuzione intervenute durante l’esercizio nell’ammontare delle esposizioni lorde deteriorate. In particolare, nella sottovoce “cancellazioni” si devono indicare le cancellazioni operate in dipendenza di eventi estintivi delle esposizioni. Ad esempio, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell’irrecuperabilità dell’attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.
Quando l’importo di una variazione inclusa tra le “altre variazioni in aumento” o tra le “altre variazioni in diminuzione” è significativo, occorre darne esplicita evidenza in calce alla tabella.
B.3 Dinamica delle rettifiche di valore complessive
Nella presente tabella occorre rappresentare le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nell’ammontare delle rettifiche complessive sulle esposizioni per cassa. In particolare, nelle sottovoci:
a) “rettifiche complessive iniziali/finali”: si deve indicare l’importo complessivo delle rettifiche di valore rilevate in conto economico rispettivamente alla data di inizio e fine esercizio;
b) “riprese di valore da valutazione”: si deve indicare l'importo delle riprese di valore che confluisce in conto economico;
c) “cancellazioni”: vanno indicate le cancellazioni delle esposizioni. Quelle non effettuate a valere su precedenti rettifiche vanno rilevati, oltre che nella presente sottovoce, anche nelle “variazioni in aumento: rettifiche di valore”;
d) “altre variazioni in aumento/diminuzione”: si devono includere tutte le variazioni delle rettifiche complessive iniziali riconducibili a fattori diversi da quelli indicati nelle sottovoci precedenti. Quando l’importo di una variazione è significativo, occorre darne esplicita evidenza in calce alla tabella.
B.4 Variazioni delle operazioni di microcredito: ammontare
Nella presente tabella occorre rappresentare le variazioni in aumento e in diminuzione intervenute durante l’esercizio nell’ammontare delle esposizioni lorde relativamente alle operazioni di microcredito e altri crediti, suddivise secondo quanto previsto nella tabella B.1. In particolare nelle sottovoci “altre variazioni in aumento/in diminuzione” si devono includere tutte le variazioni dell’esposizione lorda iniziale riconducibili a fattori diversi da quelli indicati nelle sottovoci precedenti.
B.5 Variazioni delle operazioni di microcredito: numero di contratti
Nella presente tabella occorre rappresentare il numero di contratti e operazioni di microcredito e altri crediti, suddivise secondo quanto previsto nella tabella B.1. In particolare occorre fare riferimento alle nuove operazioni stipulate, ai rinnovi di operazioni esistenti, alle operazioni rimborsate integralmente e alle cancellazioni intervenute nell’esercizio. Nel caso di contratti che prevedono il rimborso rateale occorre fare riferimento al rimborso dell’ultima rata.
B.6 Microcredito produttivo: ripartizione per tipologia servizi ausiliari offerti (1)
Nella presente tabella figura il numero dei contratti di microcredito produttivo erogati dall’intermediario che sono assistiti da servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio prestati ai sensi dell’art. 3, comma 1 e dell’art. 5, comma 5 del D.M. 176/2014. Il numero di contratti va fornito distintamente per ciascun servizio di assistenza e monitoraggio prestato.
In calce alla tabella, ove rilevante, va fornita l’informativa sull’ammontare delle commissioni percepite su operazioni di microcredito produttivo per i servizi prestati dall’intermediario stesso e sull’ammontare dei costi dei servizi ausiliari prestati da soggetti specializzati, suddiviso per tipologia di servizi offerti.
1 |
I servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio previsti nell’art. 3 comma 1 del d.m. 176/2014 sono i seguenti: |
a) |
supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività; |
b) |
formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale; |
c) |
formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività; |
d) |
supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato; |
e) |
supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato; |
f) |
con riferimento al finanziamento concesso per le finalità indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d),
supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro; |
g) |
supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato. |
B.7 Numero di contratti di microcredito sociale assistiti da servizi ausiliari
Nella presente tabella figura il numero dei contratti di microcredito sociale erogati dall’intermediario che sono assistiti da servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio prestati dall’intermediario o da soggetti specializzati.
B.8 Distribuzione delle operazioni di microcredito per settore di attività economica dei debitori
Figurano nella presente tabella il valore di bilancio dei crediti erogati e il numero delle operazioni di microcredito ripartiti per settore di attività economica dei debitori. Ai fini della presente tabella e per l’individuazione dei settori si rinvia alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall’ISTAT(2).
2 |
La documentazione relativa alla codifica ATECO può essere reperita nel sito internet dell’Istituto all’indirizzo http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco. |
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B.9 Distribuzione territoriale delle operazioni di microcredito
Figurano nella presente tabella il valore di bilancio dei crediti erogati e il numero di operazioni delle operazioni di microcredito ripartiti per regione di residenza dei debitori.
Sezione 2 – Gli amministratori e i sindaci
2.1 Compensi
2.2 Crediti e garanzie rilasciate
Nelle presenti voci devono essere indicati l'importo dei compensi spettanti agli ammini-stratori e ai sindaci dell’intermediario e quello dei crediti erogati e delle garanzie prestate in loro favore precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventual-mente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, cumulativamente per ciascuna categoria.
Sezione 3 – Impresa controllante che redige il bilancio consolidato
3.1 Denominazione
3.2 Sede
Nelle presenti voci devono figurare la denominazione e la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato nel quale è incluso, come impresa controllata, l'intermediario che redige il bilancio d'esercizio (occorre anche indicare, se diverso dalla sede della controllante che redige il bilancio consolidato, il luogo di pubblicazione del bilancio consolidato). Analoga disposizione si applica alle imprese che operano secondo una direzione unitaria, quando esse non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato a norma dell'art. 23, comma 3, del “decreto” (in questo caso occorre indicare la denominazione e la sede dell'impresa sottoposta a direzione unitaria che redige il bilancio consolidato).
Nelle suddette voci l'impresa controllante esonerata dall'obbligo di redazione del bilan-cio consolidato ai sensi dell'art. 24 del “decreto” indica la denominazione e la sede dell’intermediario che redige il bilancio consolidato nonchè il motivo dell'esonero.
Deve inoltre essere indicato il luogo in cui è disponibile una copia del bilancio consoli-dato.
Sezione 4 – Operazioni con parti correlate
Nella presente sezione devono essere indicate le operazioni con parti correlate di im-porto rilevante, non concluse a normali condizioni di mercato, la natura del rapporto, e ogni altra informazione relativa a tali operazioni necessaria per la comprensione del bilancio, nonché gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.
Sezione 5 – Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nella presente sezione devono figurare la natura e l'obiettivo commerciale di accor-di non risultanti dallo stato patrimoniale di cui all’art. 21, comma 1, lett. m) del decreto, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.
Sezione 6 – Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Nella presente sezione devono figurare la natura e gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Sezione 7 – Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Nella presente sezione deve figurare la proposta di ripartizione degli utili o di copertura delle perdite.
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6. La relazione sulla gestione
Il bilancio dell’impresa è corredato di una relazione degli amministratori sulla situazione dell’impresa, sull’andamento e sul risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui l’impresa stessa ha operato, nonché sui principali rischi e incertezze cui l’impresa è esposta.
L’analisi contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell’impresa e dell’andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche dell’impresa, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale.
L’analisi deve contenere inoltre, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati in bilancio d’esercizio e chiarimenti aggiuntivi su di essi, laddove non già forniti nella nota integrativa.
Sono illustrate le dinamiche fatte registrare, rispetto all’esercizio precedente, dei principali aggregati di stato patrimoniale e di conto economico.
Dalla relazione devono anche risultare:
a) le attività di ricerca e di sviluppo;
b) il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie sia delle azioni o quote dell’impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell’esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi; la presente disposizione si applica anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona;
c) l’evoluzione prevedibile della gestione;
d) i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché i rapporti verso le imprese collegate ai sensi dell’art. 1, comma 1 lettera g), del “decreto”; deve essere fornita, in particolare, la ripartizione secondo le categorie anzidette di controparti dell’insieme, rispettivamente, delle attività, delle passività e delle garanzie e impegni in essere nei confronti delle stesse;
e) informazioni, in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
- sugli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione dei rischi finanziari, comprese le politiche di copertura;
- sull'esposizione dell'impresa al rischio di credito, al rischio di liquidità nonché agli altri rischi laddove rilevanti.
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