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diretti all'Organizzazione e Controllo degli Intermediari Finanziari ed Istituti

 


SISTEMA INTEGRATO ANTIRICICLAGGIO/ANTITERRORISMO
Servizio – Sistema Integrato Antiriciclaggio Antiterrorismo ©


SERVIZIO: S.I.A. /M.C. Sistema Italiano Antiriciclaggio per Intermediari Finanziari

A. S.I.A.©M.C. è il Sistema Italiano Antiriciclaggio che ha il compito di rappresentare ed evidenziare le significatività della normativa primaria e secondaria di settore esplicativa nel Modulo Mediatore Creditizio.

B. ORGANISMI

C. NORME & REGOLE

B1. UIF

C1. DECRETO ANTIRICICLAGGIO

B2. BANKITALIA

C2. SOS_INDICATORI, SCHEMI, ALTRO

B3. DIA

C3. SOS_SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE

B4. NSPV

C4. CONTROLLO INTERNO

B5. DNA

C5. ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA

B6. GGFF

C6. CONSERVAZIONE DATI

B7. CSF

C9. FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

B8. GAFI

C10. NORME COMUNITARIE

 

 

C11. NORME INTERNAZIONALI
C12. MINACCIA ALLA PACE E SICUREZZA INT.

 

(Servizio in corso di completamento)


A. Check di autovalutazione/verifica degli obblighi antiriciclaggio in conformità al D.lgs 90/2017

 

 

Check di autoverifica degli obblighi antiriciclaggio in base al D.lgs 90/2017 si articola a sua volta in:

A.1. Check degli obblighi di adeguata, verifica, semplificata, rafforzata incluso adempimenti specifici per IP/IMEL e Agenti /Convenzionati;
A.2. Check degli obblighi di conservazione;
A.3. Check degli obblighi di formazione;
A.4. Check degli adempimenti connessi alle segnalazioni di operazioni sospette.

 

B. Check di autoverifica dei presidi di rischi Antiriciclaggio

Check di autovalutazione dell’assetto organizzativo dei presidi di Rischi Antiriciclaggio e di finanziamento a terrorismo:

B.1. Check-Assetti organizzativi dell’Organo con funzione di supervisione strategica, dell’Organo con funzione di gestione e dell’Organo con funzione di controllo;
B.2. Check-Assetto del presidio antiriciclaggio con funzioni e compiti del responsabile antiriciclaggio;
B.3. Check sulla conformità della Policy del Manuale delle procedure;
B.4. Check- Presidio della struttura distributiva.

 

C. autovalutazione del rischio riciclaggio

 

 

L’autovalutazione del rischio riciclaggio in conformità al nuovo documento di Bankitalia, ha l’obiettivo di:

C.1 Individuare il rischio inerente;
C.2 Individuare la vulnerabilità;
C.3 Determinare il livello di rischio residuo con matrice e azioni di rimedio.

In particolare l’autovalutazione del rischio di riciclaggio applica procedure conformi ai criteri e alle metodologie dettate dalla Banca d’Italia.

La metodologia comprende le seguenti macro-attività:

 

C1. Identificazione del rischio inerente

 

 

L’identificazione viene eseguita per il tramite della esposizione al rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio per ogni linea di business considerata rilevante per l’intermediario. Nella valutazione dei rischi di riciclaggio, l’intermediario valuta almeno le seguenti 5 aree sensibili:

 

Bankitalia ha disposto che per ciascuna delle linee di business va definito il livello di rischio inerente, alla luce degli elementi di valutazione sopra indicati, da esprimere con un giudizio in una scala di quattro valori.

I quattro valori sono rappresentati da:

1. Rischio basso;
2. Rischio medio basso;
3. Rischio medio alto;
4. Rischio alto.

C2. Individuazione della vulnerabilità (al rischio riciclaggio)

 

 

L’intermediario adotta quindi politiche e procedure atte a mitigare i rischi di riciclaggio identificati dell’individuazione del rischio inerente; successivamente alla determinazione dell’intensità del rischio inerente per ciascuna delle linee di attività, per ognuna di esse viene valutato il livello di vulnerabilità dei presidi, da esprimere con un giudizio in una scala di quattro valori. Nell’eseguire tale valutazione, si prendono in considerazione le indicazioni e le valutazioni provenienti dalle funzioni aziendali di controllo dell’intermediario.

La vulnerabilità (al rischio riciclaggio) viene valutata in base ad una scala di quattro valori:

1. Vulnerabilità non significativa;
2. Vulnerabilità poco significativa;
3. Abbastanza significativa;
4. Molto significativa.

In termini operativi, per esempio, per ogni linea di business andiamo a valutare le misure di deterrenza e l’efficacia dei controlli volti a scoraggiare il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo, il livello di causa prevalenza del rischio inerente sulla base delle evidenze, delle azioni intraprese, del livello di formazione e delle risorse detenute e, quindi la valutazione del “quadro organizzativo” e la sua capacità di individuare e contrastare il rischio riciclaggio.

L’attribuzione del livello di vulnerabilità tiene in considerazione una sintetica illustrazione dei presidi in essere e i punti di debolezza eventualmente individuati, con l’esplicitazione delle motivazioni che hanno determinato il punteggio attribuito. La determinazione del livello di vulnerabilità individuato tiene conto di quanto riscontrato dalla Banca d’Italia nell’effettuazione dei propri controlli di vigilanza.

 

C3. Definizione del livello di rischio residuo

 

 

La combinazione dei giudizi di rischio inerente e di vulnerabilità per ogni linea di business determina, in base alla matrice, l’attribuzione della fascia di rischio residuo della linea di business, secondo una scala di quattro valori.

 

 

 

 

 

Azione di rimedio

 

 

 

Una volta determinato il livello di rischio residuo delle linee di business e quello complessivo, l’intermediario individua le iniziative correttive o di adeguamento da adottare al fine di prevenire e mitigare i rischi residui.

In particolare, spetta all’organo con funzione di supervisione strategica individuare politiche di governo di detti rischi adeguate all’entità e alla tipologia dei profili di rischio cui sono concretamente esposte le attività degli intermediari finanziari. L’organo con funzione di gestione appronta le procedure necessarie per dare attuazione a tali politiche; la funzione antiriciclaggio ne verifica nel continuo l’idoneità al fine di assicurare un adeguato presidio dei citati rischi.

 

 



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